Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera di Nicola Grossi, presidente del Movimento Costozero, in relazione all’articolo sui servizi di marcatura temporale dei documenti digitali apparso lo scorso venerdì sulle pagine di Punto Informatico.
In relazione all’articolo apparso su PI in data 14/03/2008, dal titolo “Marca temporale, aumenta la concorrenza”, teniamo a precisare, anche e soprattutto nell’interesse degli utenti, due aspetti molto importanti (specialmente il secondo):
1. “Copyzero” non è “Copyzero on-line”: “Copyzero” (http://it.wikipedia.org/wiki/Copyzero) è una procedura individuale ed autonoma con cui l’utente firma e marca le proprie opere (per saperne di più, può vedersi il video realizzato da Christian Biasco e Francesca Terri: http://it.youtube.com/watch?v=XsWyb1uFJg0); “Copyzero on-line” è, invece, un servizio che offriamo, al fine di promuovere “Copyzero”, a chi non convenga, in rapporto alle proprie necessità, acquistare smard card, relativo lettore e marche temporali.
2. I 15 giorni di cui si parla nell’articolo non corrispondono al tempo che a noi occorre per marcare il file (la marcatura avviene mediamente in 4-5 giorni). I 15 giorni devono invece intercorrere tra l’invio di un file e l’altro.
Abbiamo la necessità di fare intercorrere questo tempo perché, nel soddisfare le richieste, intendiamo ottenere dalla marcatura temporale lo stesso valore probatorio che si ottiene con “Copyzero”, valore probatorio che è ben diverso da quello che si ottiene, più brevemente, con servizi commerciali come quello di cui si parla nell’articolo in oggetto: infatti, nel caso di “Copyzero on-line”, la marca temporale viene apposta direttamente sul file (ed occorre quindi molto più tempo per l’operazione di marcatura, ossia per l’uploading del file presso l’Ente Certificatore).
Gli utenti devono essere informati del fatto che, *da un punto di vista giuridico, marcare un documento informatico X in cui è riportato l’hash del documento informatico Y, non attesta l’esistenza ad una data certa del documento informatico Y, ma quella del documento informatico X*!
Dunque, in un eventuale giudizio, sarà la *discrezionalità del giudice* e non una presunzione legale a stabilire se dal documento informatico X è possibile desumere l’esistenza ad una data certa del documento informatico Y.
E noi abbiamo seri dubbi sul fatto che un giudice possa pervenire ad una simile conclusione.
Infatti, se marcare un hash avesse davvero valore probatorio, chiunque potrebbe inserire in un documento informatico una lunghissima serie di hash casuali e dire che corrispondono ad opere di sua creazione: dopodiché, marcato il documento suddetto, potrebbe mettersi in cerca di un’opera altrui, creata successivamente, alla quale corrisponda uno degli hash riportati nel documento suddetto, e sostenere, con tanto di prova alla mano, che il vero autore è lui!
Per Movimento Costozero,
il Presidente
Nicola A. Grossi