In seguito alla pubblicazione della notizia relativa alle multe previste per gli over 50 non vaccinati, il Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato di aver dato parere positivo allo schema di decreto che impone l’obbligo vaccinale. Quindi il ritardo della mancata irrogazione delle sanzioni non è sicuramente da attribuire all’autorità.
Quando la macchina burocratica si inceppa
L’obbligo vaccinale è stato introdotto con il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022. A partire dal 1 febbraio, i cittadini over 50 non vaccinati rischiano una multa di 100 euro, a meno che non dimostrino di essere esentati per motivi di salute. La sanzione riguarda i soggetti che non hanno iniziato o completato il ciclo di vaccinazione primario e che non hanno effettuato la dose di richiamo (booster) entro i termini di validità del Green Pass.
Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Garante della Privacy non ha rallentato o bloccato l’attuazione della norma che stabilisce l’irrogazione della multa. Il Ministero della Salute ha inviato lo schema di decreto all’autorità il 15 febbraio, quindi due settimane dopo l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale. Il parere positivo è stato rilasciato dopo due giorni dalla ricezione della documentazione. Ciò significa che la macchina burocratica si è inceppata in un altro punto della catena.
La procedura per individuare i cittadini inadempienti, descritta negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, prevede la collaborazione tra il Ministero della Salute e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli over 50 non vaccinati viene ricavato dai dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria. Entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta, gli inadempienti devono comunicare all’azienda sanitaria locale l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.
Quest’ultima comunicazione viene trasmessa dall’ASL all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro i successivi 10 giorni. Se non esiste nessuna esenzione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione notifica la sanzione entro 180 giorni. Il cittadino può eventualmente presentare ricorso al Giudice di Pace. L’intera trafila burocratica potrebbe quindi durare oltre sei mesi.
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