Musica usata, ma non digitale

Musica usata, ma non digitale

Nella sentenza di un giudice newyorchese, la piattaforma ReDigi non può invocare i principi della rivendita dell'usato per distribuire brani legalmente acquistati. Le major devono infatti fornire la propria autorizzazione
Nella sentenza di un giudice newyorchese, la piattaforma ReDigi non può invocare i principi della rivendita dell'usato per distribuire brani legalmente acquistati. Le major devono infatti fornire la propria autorizzazione

Il principio del mercato di seconda mano non può essere applicato alla musica digitale, in quella zona grigia della cosiddetta first sale doctrine applicata ai beni digitali. Confermata da un giudice federale di New York, la sconfitta della piattaforma ReDigi – già autodefinitasi il primo mercato online per la musica digitale usata – apre il fronte delle polemiche nell’impianto legislativo statunitense.

Richiamando la storica sentenza nel caso Napster, il giudice newyorchese ha dato ragione alle grandi etichette discografiche nel momento in cui la distribuzione non autorizzata dei file musicali su Internet rappresenta una chiara violazione del diritto d’autore . Al centro del contenzioso tra la Recording Industry Association of America (RIAA) e i responsabili di ReDigi, la distribuzione di brani legalmente acquistati dagli utenti.

Da iTunes ad Amazon, i file acquistati legalmente dagli utenti possono essere rivenduti online al mercato digitale di seconda mano? Stando alla decisione del giudice di New York, le attività legate alla distribuzione resale dovrebbero essere soggette all’autorizzazione dei legittimi detentori dei diritti . Dunque legate al benestare di major che già hanno beneficiato dal primo acquisto sulle piattaforme online.

La normativa statunitense ha un corrispettivo in Europa nel principio dell’ esaurimento del diritto di distribuzione , in base al quale l’acquirente può legittimamente regalare o vendere un prodotto protetto da proprietà intellettuale . Citando la Direttiva 2011/29/CE : “La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità”.

In risposta alla sentenza del giudice di New York, i vertici di ReDigi hanno sottolineato come la sola versione 1.0 del servizio possa risultare oggetto della contesa legale con la RIAA. Quella attuale, la 2.0, sarebbe perfettamente in regola con le disposizioni pretese dalle etichette discografiche . Per la prima beta del servizio statunitense ci sarà un ricorso in appello per evitare di dover ricompensare in termini pecuniari i discografici.

Mauro Vecchio

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
2 apr 2013
Link copiato negli appunti