Nuove regole sugli strumenti di pagamento elettronico

Nuove regole sugli strumenti di pagamento elettronico

Promulgato in Gazzetta Ufficiale il testo che prevede nuove norme contro le frodi relative ai pagamenti elettronici extra-contante.
Nuove regole sugli strumenti di pagamento elettronico
Promulgato in Gazzetta Ufficiale il testo che prevede nuove norme contro le frodi relative ai pagamenti elettronici extra-contante.

Con l’imporsi dei pagamenti digitali, si impone anche una rimodulazione delle regole che definiscono gli illeciti e le buone pratiche, così da poter meglio regolamentare un settore in così rapido mutamento. Da ieri è ufficialmente promulgato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 184 dell’8 novembre scorso (in attuazione della direttiva UE 2019/713) il cui testo definisce le modalità italiane della lotta a frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento differenti dal contante.

Le presenti disposizioni sono volte a favorire l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti italiano. Esse si applicano ai gestori di sistemi di pagamento e ai fornitori di infrastrutture o servizi tecnici che abbiano sede legale e/o operativa in Italia

La norma prevede anzitutto le modalità di comunicazione di inizio attività dei gestori dei pagamenti, con prescrizioni specifiche sulla trasparenza e sui rischi di credito e liquidità. Sono in vigore obblighi informativi specifici a cui dovranno ottemperare, così che possa essere regolamentato al meglio un elemento tanto sensibile quale quello della trasmissione del denaro.

In termini generali vengono ridefiniti gli indebiti tentativi di truffa tramite sviluppo, importazione o commercializzazione di strumenti di frode sui pagamenti elettronici, estendendo il campo delle sole carte di credito per meglio perimetrare un comparto in rapido ampliamento e forte differenziazione.

La Banca d’Italia avrà ferma voce in capitolo, con specifico potere nei confronti di questi attori di mercato:

Fermo restando il disposto dell’art. 144 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per la violazione delle norme contenute nel titolo II e III del presente provvedimento la Banca d’Italia può adottare nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento e dei fornitori di infrastrutture o servizi tecnici, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.

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Pubblicato il
30 nov 2021
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