Presentato alla Camera dei Deputati dall’On. Pino Pisicchio (Gruppo Misto), il testo di una nuova proposta legislativa per ridefinire i delicati confini del reato di diffamazione a mezzo stampa e tramite le moderne reti di comunicazione elettronica. Un pugno di modifiche alle versioni attuali del codice penale e della vecchia legge sulla stampa (8 febbraio 1948, n. 47) con l’istituzione di un Giurì per la “correttezza dell’informazione” .
La proposta di riforma dell’On. Pisicchio agirebbe su due leve per “offrire una disciplina innovativa relativamente alla posizione del giornalista nell’ipotesi di reati con il mezzo della stampa”. Verrebbero dunque eliminate quelle sanzioni definite illiberali – la pena detentiva – con una sanzione pecuniaria variabile tra 5mila e 10mila euro . Sul secondo fronte d’azione, il cosiddetto Giurì dell’informazione andrebbe a rappresentare “uno strumento per la tutela tempestiva”, fuori dai lunghi e complessi meccanismi giuridici.
Se il diavolo si nasconde tra i dettagli, la proposta presentata alla Camera andrebbe altresì a modificare (art. 1) le disposizioni della legge n. 47 del 1948, “specificando che essa si applica anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica”. Per tutti i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro 48 ore dalla richiesta , con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia alla quale si riferiscono.
In forma diversa, sarebbe il ritorno del famigerato comma ammazza-blog (o più genericamente, ammazza-Internet), per aggiornare l’articolo 8 della stessa legge n. 47 sulle risposte e rettifiche in ambito giornalistico. Ma la definizione “siti internet aventi natura editoriale” non ha affatto convinto i più attenti osservatori della Rete, a partire dall’avvocato Guido Scorza intervenuto tra le pagine de Il Fatto Quotidiano .
“Non esiste nel nostro Ordinamento una disposizione che stabilisca cosa debba intendersi per sito internet di natura editoriale – spiega Scorza – e l’unica norma che lambisce l’argomento ovvero quella sull’editoria, stabilisce che per prodotto editoriale – categoria nella quale rientrano anche i siti internet – si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
“A tutti i siti internet (o quasi) può essere quindi attribuita natura editoriale – continua Scorza – con l’ovvia conseguenza che se, a forza di provarci e riprovarci, il Parlamento riuscisse ad approvare la famigerata disposizione ammazza-internet, tutte le disposizioni contenute nella preistorica legge sulla stampa diverrebbero applicabili, il giorno dopo, a chiunque diffonda informazioni ed opinioni online. Le conseguenze sarebbero devastanti in termini democratici”.
Mauro Vecchio