Obbligo tampone per i vaccinati UE: Green Pass inutile?

Obbligo tampone per i vaccinati UE: Green Pass inutile?

È possibile introdurre ulteriori restrizioni per i viaggi, come il test negativo per i vaccinati, ma si deve inviare una comunicazione 48 ore prima.
Obbligo tampone per i vaccinati UE: Green Pass inutile?
È possibile introdurre ulteriori restrizioni per i viaggi, come il test negativo per i vaccinati, ma si deve inviare una comunicazione 48 ore prima.

Il governo italiano ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, visto l’aumento dei contagi dovuto soprattutto alla variante Omicron del COVID-19. La data è anche la nuova scadenza per l’obbligo di esibire il Green Pass rafforzato. Contestualmente, un’ordinanza del Ministero della Salute impone ai viaggiatori provenienti da altri paesi europei di sottoporsi al tampone prima della partenza, anche se sono vaccinati.

Ma il Green Pass non serviva per la libera circolazione?

Lo scopo principale del Green Pass, introdotto nel mese di giugno e in vigore dal 1 luglio, è garantire la libera circolazione dei cittadini. Ciò avviene in caso di vaccinazione, guarigione o tampone negativo. In pratica è sufficiente esibire un certificato valido per entrare in ogni paese europeo. Questa condizione è chiaramente indicata all’art. 3 comma 2 dell’ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021.

Ieri questo comma è stato modificato da una nuova ordinanza. Oltre al Passenger Location Form e al Green Pass, i viaggiatori devono mostrare, prima dell’imbarco, la certificazione che dimostra la negatività al tampone (48 ore antecedenti all’ingresso per il test molecolare e 24 ore per il test antigenico). Quindi occorre una verifica aggiuntiva anche per i cittadini europei vaccinati (fino al 31 gennaio 2022). Per i non vaccinati è prevista anche la quarantena di 5 giorni, oltre al test negativo.

Sembrerebbe quindi una disposizione in contrasto con il regolamento che introduce il Green Pass. In realtà, l’art. 11 consente ai singoli paesi europei di imporre ulteriori restrizioni ai titolari dei certificati verdi, in caso di un peggioramento della situazione epidemiologica.

Lo stesso art. 11 stabilisce però che la Commissione europea e gli altri paesi devono essere informati almeno 48 ore prima dell’introduzione delle nuove restrizioni, fornendo le seguenti informazioni:

  • i motivi di tali restrizioni;
  • la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti;
  • la data e la durata di tali restrizioni.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che il governo italiano non ha inviato nessuna comunicazione. La questione verrà probabilmente discussa durante il Consiglio UE programmato per domani.

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Pubblicato il
15 dic 2021
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