Roma – L’ANSA parla di una rete P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza fini di lucro “va bene” e alcune radio e telegiornali riprendono in questi stessi termini la notizia di Punto Informatico pubblicata lo scorso venerdì. Ce n’è abbastanza per creare un caos mediatico senza precedenti. Ma l’approfondimento giuridico pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione, relativa a fatti avvenuti diversi anni fa, non ha niente a che vedere con quanto circolato negli ultimi due giorni.
Prima di tutto appare necessario un chiarimento, che anche FIMI diffonde nelle ore di questo piccolo delirio mediatico e che corrisponde a quanto i lettori di PI già sanno perfettamente , ovvero che scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d’autore non è legale : le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito . Che poi questo sia difficilmente perseguibile è tutto un altro paio di maniche.
Archiviando così le ipotesi fatte dai maggiori organi di informazione sull’esistenza di una rete P2P nel caso trattato dalla Cassazione e ripreso da Punto Informatico, è necessario chiarire che il caso stesso si riferiva all’uso di un server FTP, il cui funzionamento e la cui natura sono evidentemente del tutto diversi da quelli di una rete peer-to-peer.
Ma il punto non è questo, il punto chiave è che i fatti di cui al caso giunto all’attenzione della Cassazione risalgono al 1999 ed è sulla normativa di riferimento dell’epoca che la massima corte si è espressa. Dal 2000 ad oggi sono almeno cinque le importanti modifiche alla legge sul diritto d’autore (633/41) introdotte nell’ordinamento italiano, dalle modifiche della 248/2000 al recepimento della EUCD, la Direttiva europea sul Copyright, fino alla famigerata Legge Urbani e alle ulteriori sue successive modifiche.
Di fatto, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali.
Detto questo, e chiarito l’inedito caos mediatico di questi giorni, è interessante notare come si sia registrato su newsgroup, mail list e blog una sorta di applauso collettivo per una sentenza interpretata come detto sopra, vissuta come un disastro solo da SIAE e altre organizzazioni la cui attività ha tutto da guadagnare dall’attuale disciplina del diritto d’autore.
Roberto Maroni, uno dei leader della Lega, già autodenunciatosi come downloader illegale, ha parlato addirittura di “sentenza rivoluzionaria”. Ecco, forse tutto questo dovrebbe insegnarci che scaricare file ad uso personale, attività a quanto pare praticata da milioni di italiani incuranti delle normative, è vissuta da molti, da moltissimi – lo diciamo da anni – come un fatto naturale , qualcosa che la legge, questa volta sul serio, potrebbe essere chiamata a rendere legale.
Se si considerano le dichiarazioni pre-elettorali di esponenti dell’attuale maggioranza e le recenti dichiarazioni di Maroni, si potrebbe coltivare l’illusione che ci sia persino una volontà politica per la trasformazione delle normative attuali. Possiamo solo sperare che i fatti di questi giorni diano a quella volontà lo spunto necessario per mettersi in moto.
Paolo De Andreis
Nota
Qui di seguito aggiungo un parere su tutta la vicenda che ci è giunto ieri da Carlo Sgarzi , giovane studente in giurisprudenza e attento osservatore delle cronache recenti sull’argomento. La sentenza della Corte di Cassazione numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto gli onori delle cronache. La divulgazione sui giornali ha condotto con sé le usuali imprecisioni che cumulate alle montagne di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto come risultato un generale effetto di disinformazione.
Titola il Corriere della Sera del 21 Gennaio 2007: “Musica Online, lecito scaricarla se non c’è lucro”. Alla effettiva correttezza del titolo (se valutata nel suo contesto originale), sussegue una non altrettanto precisa analisi degli effetti della sentenza in relazione alla normativa oggi vigente.
Sono numerose le analoghe letture della vicenda provenienti dalle maggiori testate nazionali.
Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dall’attività di due studenti del Politecnico di Torino che avevano allestito un server ftp all’interno dell’università per lo scambio film, musica, programmi per elaboratore. Le precedenti sentenze di condanna sono state correttamente smentite da quella di ultimo grado. Ma è doveroso precisare che la Cassazione per la sua decisione non si è basata sulla normativa attuale. Quindi?
Uno dei principi del diritto penale risiede nell’applicare la legge del tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in seguito ai successivi interventi, ed in particolare al famigerato Decreto Urbani, poi convertito in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima attività dei due studenti torinesi configurerebbe reato. Ma all’epoca dell’allestimento del server “clandestino”, elemento soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli studenti non si è in alcun caso configurata alcuna attività lucrativa.
Dal 2004, il perno della sentenza della Cassazione, “lo scopo di lucro” è stato sostituito dal ben più restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d’autore (nuova stesura del 171 bis).
Ignorando la reale portata di questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni sulla carta stampata.
De Laurentiis, si lamenta di una scarsa protezione del diritto italiano per le opere d’ingegno. Venditti, si dichiara a favore della “libertà” nella sua estensione sul web, e osteggia ogni genere di limitazioni ad essa, anche guardando la situazione con un più generale sguardo disinteressato, ritenendo la qualità dei file scaricati dal web inferiore di quella dei compact disc (parzialmente vero per gli audiofili, ma solo se escludiamo i formati FLAC, comunque diffusi). Fino all’ex Ministro Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni della sua attività non propriamente legale di download, afferma entusiasta: “È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D’ora in poi scaricarla dal web non potrà più essere considerato illegale”.
Al di là delle imprecisioni, l’effetto peggiore dell’eco avuto dalla notizia è l’errata convinzione che da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti da copyright: la certezza di compiere un’attività lecita sotto l’inesistente protezione di una sentenza della Cassazione che riguardava tutt’altro.