Il Tribunale della Capitale ha accolto la domanda della SIAE e ha recentemente condannato Tiscali ad un risarcimento di 40mila euro . Oggetto del contendere, la pubblicazione online, sul sito Tiscali Arte , di alcune immagini di opere appartenenti al repertorio SIAE. Una sentenza che, sottolinea SIAE, ribadisce il principio secondo cui anche per la pubblicazione online delle opere depositate è richiesto il consenso degli autori.
Nella sentenza numero 8481/08, il giudice romano si rifà direttamente alla legge sul diritto d’autore (633/1941), ed in particolare agli articoli 12, 13 e 16 che regolano il diritto esclusivo di pubblicazione e trasmissione delle opere da parte dell’autore su qualsiasi mezzo, ivi compreso “l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso”.
Citato anche l’articolo 65, comma 2, che regola il cosiddetto diritto di cronaca :
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
Era infatti a questo articolo che si era appellata Tiscali in sede dibattimentale, sostenendo si trattasse di immagini la cui funzione fosse accessoria ad un servizio informativo su mostre, musei e gli avvenimenti del panorama dell’arte contemporanea. Tesi respinta dal Tribunale, che ha invece giudicato che quel tipo di attività non rientrasse nell’esercizio del diritto di cronaca: venendo meno lo scopo informativo, decadeva qualsiasi pretesa di contesto giornalistico .
“Le riproduzioni di opere in formato digitale erano conservate nel sito per più giorni ed erano consultabili dopo anni – ha spiegato a Punto Informatico SIAE – con possibilità di essere riprodotte in cartoline e utilizzate per giochi interattivi. Per riconoscere il diritto di cronaca mancavano quindi i presupposti della citazione temporanea ed attuale di un’opera (in relazione a mostre o a esposizioni di opere d’arte in corso) e del mero scopo informativo”.
“L’articolo 65 della legge sul diritto d’autore – precisa il direttore dell’Ufficio Affari Giuridici e Legali SIAE, Maurizio Mandel – è norma non suscettibile di applicazione analogica e comunque non invocabile quando il mezzo utilizzato per la ripubblicazione sia tale da supportare un messaggio in modo permanente e duraturo, con carattere di documentazione piuttosto che di informazione”.
Inevitabile dunque la sanzione per Tiscali, condannata all’immediata rimozione delle immagini incriminate dal sito – comprendenti le riproduzioni delle opere di artisti del calibro di Chagall, Klimt, Mirò, Picasso e De Chirico – nonché all’inibizione a qualsiasi ulteriore impiego illecito, al risarcimento di danni morali e patrimoniali calcolati in 40mila euro, e alla pubblicazione della sentenza su due dei principali quotidiani nazionali a proprie spese.
La sentenza crea un precedente in un ambito che online è ancora poco frequentato. SIAE, da parte sua, fa sapere di ritenere Internet “una grande opportunità” per “la diffusione della cultura”, e dunque di aver studiato un particolare schema di compensi (paragrafo 7, pag. 30) che “tengono conto delle esigenze degli utilizzatori e dell’interesse generale di accesso alla cultura” in rete. Prevista inoltre l’imminente apertura di un sistema che permetterà l’acquisizione online delle autorizzazioni necessarie alla pubblicazione, “mettendo automaticamente in contatto la SIAE sia con gli utilizzatori, sia con le Società d’autori estere che gestiscono il repertorio dei vari artisti”.
Luca Annunziata