Nei giorni scorsi si è parlato della notizia – data e poi smentita – secondo la quale la soluzione del problema della pirateria online passerebbe attraverso l’introduzione di un compenso forfettario da esigere dagli Internet Service Provider a fronte del presunto utilizzo, da parte dei loro utenti, delle risorse di connettività per il download di materiale protetto da diritto d’autore.
Si tratta di un’idea della quale continua a parlarsi con insistenza e sulla quale, pertanto, sembra arrivato il momento di soffermarsi a riflettere.
Il contributo che i provider sarebbero chiamati a versare alle società di intermediazione dei diritti – rigirandone, ovviamente, un attimo dopo il costo sui propri utenti – viene, generalmente, definito corrispettivo di una licenza collettiva anziché, come sarebbe più corretto, imposta.
Si tratta di un equivoco lessicale e giuridico che va chiarito subito e senza esitazioni in modo che il dibattito sull’argomento sia trasparente e scevro da possibili equivoci.
La licenza è un contratto e il contratto presuppone uno scambio di volontà – libero e consapevole – di due o più parti.
Se il contributo di cui si parla, pertanto, dovesse essere “imposto” ai provider in relazione a tutti gli abbonamenti attraverso i quali vendono risorse di connettività agli utenti finali ed a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà di questi ultimi di utilizzare tali risorse per l’accesso a contenuti protetti da diritto d’autore senza versare il relativo corrispettivo, dunque, non vi sarebbe spazio alcuno per sostenere che la soluzione consista in una licenza collettiva e detto contributo non costituirebbe corrispettivo di un contratto ma, piuttosto, un’imposta nel senso più pieno del termine.
Diverso, ovviamente, il discorso qualora – ma non sembrano queste le intenzioni di quanti sostengono tale soluzione – si consentisse ai singoli utenti di aderire o meno ad una licenza collettiva per l’utilizzo di contenuti digitali protetti da diritto d’autore senza obbligo di pagare, di volta in volta, un compenso.
In altri termini, coloro che aderissero a tale licenza – in questo caso saremmo di fronte ad un vero e proprio contratto ancorché per adesione (le condizioni generali sarebbero eguali per tutti) – potrebbero poi, ad esempio, accedere alle risorse di P2P senza preoccuparsi di verificare se sia o meno necessario pagare uno specifico compenso per l’utilizzo del contenuto scaricato.
Fuori da tale ipotesi, l’utilizzo del termine licenza è ambiguo e fuorviante.
Sarebbe come continuare a chiamare “corrispettivo di un contratto di abbonamento” il Canone RAI nella piena consapevolezza che si tratta, invece, di un’imposta sul semplice possesso di un televisore dovuta a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà dell’utente ed a prescindere, persino, dalla circostanza che questi voglia e/o possa accedere alle trasmissioni diffuse dall’azienda televisiva di stato.
C’è poi un secondo aspetto che ritengo vada tenuto ben presente nella discussione di tale approccio al problema della pirateria audiovisiva.
Il presupposto indiscutibile di tale nuova imposta che si verrebbe a porre a carico di tutti i cittadini sarebbe rappresentato dalla circostanza che questi ultimi utilizzino, tutti, le risorse di connettività acquistate dagli Internet Service Provider per accedere a contenuti protetti da diritti d’autore senza pagare il corrispettivo dovuto all’autore e/o al distributore dell’opera.
Tale presupposto credo possa essere tradotto in linguaggio corrente – non senza una minima approssimazione che pur riconosco – dicendo che il presupposto di tale nuova imposta consisterebbe nel convincimento per il quale, il nostro, è un Paese di Pirati nel quale Internet si usa per accedere ad opere dell’ingegno in barba alla disciplina vigente.
Francamente mi sembra un presupposto difficile da condividere e, peraltro, non fondato su alcuno studio serio ed attendibile.
Sarebbe – sempre al solo fine di esser sicuri di chiarire i termini della questione – come se un Comune preoccupato del crescente fenomeno dell’utilizzo abusivo del trasporto pubblico in assenza del pagamento dei relativi biglietti (o piuttosto avendo difficoltà ad effettuare le necessarie verifiche), decidesse di esigere da tutti i cittadini, ivi inclusi quelli che non usano il trasporto pubblico o che, se lo usano, pagano il relativo biglietto o perfezionano un contratto di abbonamento, un’imposta sul trasporto pubblico.
A me non piacerebbe comunque, eppure sarebbe, forse, più giustificabile dell’imposta – e non della licenza – che si vorrebbe introdurre sulle risorse di connettività.
Il problema dell’accesso ai contenuti digitali protetti da diritto d’autore è, tuttavia, un problema reale e, pertanto, è importante ed urgente individuare una soluzione.
Si potrebbe forse pensare ad una vera forma di licenza collettiva volontaria cui gli utenti possono scegliere di aderire o meno, versando, eventualmente, un “equo corrispettivo” a fronte della garanzia di poter accedere ad un patrimonio culturale ampio e prezioso senza doversi preoccupare di verificare, di volta in volta, se ed a chi dover pagare un compenso per esser sicuri di agire nella legalità.
Quale che sarà la soluzione, tuttavia, ritengo che autodeterminazione degli utenti, rispetto della loro privacy e modalità idonee a garantire un’effettiva massimizzazione della circolazione dei contenuti digitali e delle possibilità di accesso al patrimonio culturale costituiscano dei punti fermi non negoziabili.
Guido Scorza
www.guidoscorza.it
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