Berlino – Si va affermando anche nell’Europa continentale il principio secondo cui per ottenere da un provider il nome di un proprio utente ci voglia qualcosa di più di una semplice richiesta. In Germania, infatti, un tribunale ha bloccato la richiesta di una società discografica che ha denunciato un provider per non averle fornito i dati di utenti che, secondo l’etichetta, avrebbero violato online il diritto d’autore.
Stando a quanto riportato da Heise Online , infatti, il Tribunale regionale di Francoforte ha sentenziato che “un fornitore di accesso non ha l’obbligo di rivelare il nome e l’indirizzo di un utente Internet che offre il download di file musicali via Internet, anche se ciò viola il copyright o altri diritti di terze parti”.
Il concetto di base, secondo i giudici tedeschi, è che il provider è un mero gestore di servizi di rete e non è tenuto a sondare quello che avviene sul network. Sebbene gli ISP debbano bloccare attività illegali quando ne vengano a conoscenza non sono comunque tenuti a fornire i nomi dei propri utenti in quanto non sono considerati coinvolti nell’illecito né hanno contribuito acché si verificasse.
Sebbene il principio di “neutralità” del provider possa apparire scontato a chi ha dimestichezza con la rete e i suoi meccanismi, spesso nella storia anche recente ai provider è stata persino imputata una responsabilità diretta per i comportamenti degli utenti. E’ accaduto in Italia con la prima stesura del famigerato decreto Urbani ma è anche accaduto negli USA, dove il provider Verizon ha dovuto lottare a lungo con le major in tribunale per vedere riconosciuto il proprio diritto a non rivelare l’identità degli abbonati. Ed è solo dello scorso ottobre una sentenza britannica che obbliga i provider a far quello che in Germania, almeno per ora, è stato negato.