Bologna – Gentile redazione di Punto Informatico, innanzitutto complimenti per il quotidiano che ogni giorno seguo, grazie al quale posso essere sempre aggiornato sulle ultimissime da ogni parte del mondo.
Vi scrivo con la speranza di chiarire un dubbio che mi affligge dal giorno in cui è stato varato il Decreto Urbani, l’altro ieri convertito in legge.
Illustro brevemente il background su cui si basa il mio quesito: ho una piccola rete domestica , composta da un server/proxy cui sono collegati due client. L’accesso ad internet avviene mediante una connessione ADSL, a me intestata.
La questione è che, mentre io non amo il P2P (sfrutto l’ADSL per avere l’accesso alla rete 24h su 24 senza preoccuparmi dei costi), l’utente proprietario del secondo client invece ne fa un massiccio uso, non tenendo per nulla in considerazione le numerosissime discussioni fatte sul decreto Urbani e le gravi conseguenze che esso prevede se “beccati” a scaricare file protetti da copyright.
Ora, se dovessero succedere dei guai (speriamo di no), dovrò risponderne io penalmente per i contenuti scaricati dall’altro utente (dato che, come sopra accennato, sono io l’intestatario dell’abbonamento ADSL), e sarò soggetto al sequestro del mio computer, HD, ecc…, oppure posso star tranquillo che tutte le accuse ricadranno sull’altra persona?
In merito a ciò sottolineo che il proxy, giorno per giorno, tiene un log dettagliato con tutte le connessioni, includendo nome ed indirizzo ip del client locale, ip e porta del client remoto con cui la connessione è stata instaurata, protocollo e metodi (get, post, ecc) utilizzati, data e ora, byte ricevuti/inviati e codici di errore restituiti. Questo per poter dimostrare la mia totale irresponsabilita di fronte all’accusa.
In attesa di vostri chiarimenti, vi porgo cordiali saluti.
Giacomo L.
Ciao Giacomo
prima di tutto consiglio di leggere un recente approfondimento pubblicato da Punto Informatico sui sequestri informatici in Italia, utile per comprendere l’ottica e l’ambito in cui si muovono le forze dell’ordine.
Rispetto al quesito, la considerazione più rilevante è che la responsabilità penale è personale e, dunque, accertati i fatti, nessun magistrato ti condannerebbe per qualcosa che ha chiaramente commesso qualcun altro (ti si potrebbe forse contestare una “mancata vigilanza” sull’uso di una connessione a te intestata ma in questo ambito la giurisprudenza non aiuta).
E’ bene comunque ricordare che in Italia, piaccia o meno, si è fin qui considerato illegale sempre e comunque scaricare o condividere file protetti. Ciò va detto e ribadito anche se, al di là di qualsiasi normativa, è certamente difficile se non impossibile per chiunque, anche per chi è dotato di imponenti strumenti di monitoraggio, arrivare a cogliere i dati, per esempio un numero IP, dei milioni di italiani che abitualmente usano il peer-to-peer in modo illegale. Ciò che cambia con la Legge Urbani , in verità, sono sanzioni e accertamenti.
C’è da dire che l’introduzione del penale nella Legge Urbani fornisce strumenti di indagine molto più efficaci alle forze dell’ordine per accertare, ad esempio, la sussistenza di un reato denunciato in un caso del genere da un detentore di diritto d’autore. Detto questo, il ministro Urbani si è impegnato a cancellare il penale con una successiva legge, eventualità che renderebbe assai più lungo e complesso il procedimento di accertamento dell’illegalità e, oltretutto, assai meno pesante l’eventuale sanzione (non penale, appunto, ma esclusivamente amministrativa).
Un saluto, Adele Chiodi