Voti online? No grazie, o almeno questo è quel che chiede il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il parere espresso dal Garante è interessante poiché, alla vigilia della pubblicazione delle pagelle degli studenti in tutta Italia, evidenzia quella che è la natura di un dato pubblicato online, con tutto quel che concerne l’eventuale scraping ed utilizzo in altri contesti.
Voti e ammissioni: no all’albo online
Secondo il Garante, “a differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy“. In questo l’Authority si trova pertanto sostanzialmente allineata con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale nei giorni scorsi ci sono stati scambi continui per arrivare ad una definizione del contesto in vista della pubblicazione dei voti fin dalle prossime ore.
L’interpretazione fornita è la seguente:
Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
Secondo l’Authority, insomma, un dato pubblicato online viene a perdere quei limiti contestuali nel tempo e nello spazio, rendendoli di fatto eternamente raggiungibili e fruibili in modo del tutto decontestualizzato: rischiano di diventare un problema per il futuro di un ragazzo, assumendo valore strumentale e perdendo dell’utilità immediata. Insomma: ok alla pubblicazione degli scrutini purché non avvenga sull’albo online, “ma utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”. Fatta salva la pubblicazione sul registro elettronico, insomma, ogni istituto dovrà provvedere a forme di pubblicazione che non pregiudichino il futuro universitario, professionale o personale dello studente: il dato non è segreto, ma il modo in cui lo si pubblica va pesato e calibrato con specifiche attenzioni.