PEC, verso l'elenco

PEC, verso l'elenco

di avv. V. Frediani - Istituito l'INI-PEC: indirizzi PEC di imprese e professionisti in un grande registro nazionale. Pochi mesi per comunicare i dati, poi un aggiornamento giornaliero. Quali scenari per la privacy?
di avv. V. Frediani - Istituito l'INI-PEC: indirizzi PEC di imprese e professionisti in un grande registro nazionale. Pochi mesi per comunicare i dati, poi un aggiornamento giornaliero. Quali scenari per la privacy?

Lo avevamo letto nella legge 221/2012 che l’Italia avrebbe avuto il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”: lo scorso 11 marzo era poi uscito il parere dell’Agenzia per l’Italia digitale ed a distanza di poco meno di un mese è uscito sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 aprile il decreto che regolamenta l’istituzione e gestione dell’INI-PEC. Vediamo in sostanza cosa prevede.

L’INI-PEC è realizzato e gestito in modalità completamente informatizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico che, mediante InfoCamere ed apposita infrastruttura tecnologica, provvederà a rendere disponibili gli indirizzi PEC di imprese e professionisti. L’INI-PEC si compone di due sezioni. La prima, “Sezione Imprese” (all’interno della quale possono essere rintracciate informazioni specifiche relative all’impresa quali provincia di registrazione, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC), viene costituita mediante estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell’indirizzo PEC in attuazione delle norme cogenti. La seconda è la “Sezione Professionisti” (che prevede la pubblicazione della provincia di iscrizione, indicazione dell’ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC) e sarà realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti.

Il trasferimento sopra definito dovrà avvenire entro l’8 giugno prossimo, ed i trasmittenti sono responsabili ovviamente della veridicità ed esattezza dei dati. In apposito passaggio del decreto viene indicato come appunto i dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell’INI-PEC siano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio con riferimento alla imprese e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali con riferimento ai professionisti. Da ciò può derivare come gli oneri in materia di privacy siano a carico delle Camere di Commercio e degli Ordini.

Per quanto concerne l’aggiornamento dei dati che costituiscono l’INI-PEC, nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto, gli Ordini e Collegi professionali saranno tenuti a trasmettere gli aggiornamenti ovvero a confermare l’assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni. Mentre InfoCamere entro il medesimo termine dovrà procedere all’estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell’INI-PEC. A decorrere dal sesto mese, invece, gli aggiornamenti dovranno essere giornalieri, con responsabilità di ottemperanza a carico di InfoCamere ed Ordini. Sarà interessante verificare quanto riusciranno gli enti a rispettare un termine così ristretto.

Per quanto concerne l’accesso, chiunque potrà reperire qualsiasi indirizzo PEC, dall’impresa al semplice cittadino. Un richiamo alla legge privacy lo si trova in un passaggio del decreto dove si precisa che ” al fine di facilitare l’utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni “. In sostanza, dunque, InfoCamere potrà organizzare secondo specifici criteri i dati. Sono ancora da definire ovviamente i limiti in considerazione della privacy, ma tenuto conto che ad oggi la definizione di dato personale si ferma al soggetto persona fisica e non ha niente più a che vedere con la persona giuridica, si tratterà più che altro di valutare alcune tipologie di dati inseriti con particolare riferimento ai professionisti.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è inoltre costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’INI-PEC (formato da otto componenti di cui tre in rappresentanza del Ministero stesso, tre in rappresentanza del sistema camerale, uno del Ministero della Giustizia in rappresentanza degli Ordini e Collegi professionali, uno in rappresentanza dell’Agenzia per l’Italia digitale) con il compito di definire linee strategiche per la realizzazione e la gestione dell’INI-PEC, dare impulso a tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione e gestione dell’INI-PEC e coordinarli.

Indubbiamente la costituzione dell’INI-PEC consentirà di agevolare ed incoraggiare il ricorso alla PEC nelle comunicazioni formali e rappresenta un ulteriore stimolo alla digitalizzazione, ripercuotendosi su un abbattimento di costi (frazionato sull’utenza ma massivo su scala nazionale) e su una velocizzazione delle comunicazioni. Resta inteso che la pubblicazione del dato non consentirà comunque utilizzi fuori dagli obiettivi su cui si fonda l’obbligo normativo di diffusione ed accessibilità: su questo aspetto appare indubbio che sorgeranno non pochi contenziosi, considerata la corposità degli indirizzi pubblicati.

Avv. Valentina Frediani
Fondatrice www.consulentelegaleinformatico.it
Coordinatore Nazionale ABIRT ( www.abirt.it )

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Pubblicato il
17 apr 2013
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