Il 18 dicembre 2024 una sentenza definitiva aveva ordinato il blocco degli indirizzi IP che distribuivano illegalmente contenuti audiovisivi appartenenti a La Liga. Cloudflare aveva fatto ricorso nei confronti di questa sentenza, impugnando la difesa degli utenti innocenti. Il tribunale numero 6 di Barcellona ha respinto totalmente il ricorso di Cloudflare, stabilendo una vittoria storica contro la pirateria online.
“La presente decisione, contro la quale non può essere presentato ricorso, costituisce un importante sostegno giuridico per le legittime iniziative intraprese da LALIGA e TELEF-NICA AUDIOVISUAL DIGITAL S.L.U. nella lotta contro la frode e la pirateria audiovisiva in Spagna“, ha dichiarato La Liga in un comunicato stampa ufficiale.
Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, che segue con molta attenzione tutti gli sviluppi che riguardano la lotta alla pirateria online, ha commentato: “Questa sentenza costituisce un nuovo passo avanti decisivo nel consolidamento di un ambiente digitale più equo e legale per i creatori e i titolari dei diritti“.
Soddisfazione per La Liga nella lotta alla pirateria online
La pirateria online è una piaga e, nonostante ci siano polemiche nei confronti dei metodi utilizzati da Piracy Shield nella lotta a IPTV e Pezzotto, tutti sono d’accordo che siano necessarie contromisure a protezione dei contenuti protetti da copyright. La Liga si ritiene soddisfatta della sentenza definitiva del tribunale numero 6 che ha respinto il ricorso di Cloudflare.
“La decisione ribadisce che il ricorso intentato è conforme alla legge ed è tutelato dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e servizi della società dell’informazione, sancisce la validità del procedimento“, si legge nella dichiarazione ufficiale de La Liga. “Non risulta provato, dalle argomentazioni svolte dai diversi ricorrenti, che si sia verificato alcun danno, né tale danno viene identificato, né quantificato, né l’assunzione di alcuna prova richiesta è volta a dimostrare, direttamente o indirettamente, la produzione di un danno come elemento costitutivo della domanda di annullamento“.