Dal 29 dicembre 2010, in tempo per rispettare la promessa del ministro Maroni, il WiFi è stato liberato in Italia : restano in piedi alcune norme sulle autorizzazioni per chi fornisce connessione wireless come prodotto esclusivo della propria impresa, ma di fatto la legge italiana ora assomiglia molto più a quella presente (o assente) nella maggior parte d’Europa e Nordamerica.
Nella Gazzetta Ufficiale n.225 del 2010 si legge:
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2010, chiunque”
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,”;
Ovvero: come da alcune anticipazioni, tutti coloro che non svolgono preminentemente l’attività di fornitura di connessione (bar, ristoranti, hotel, esercizi pubblici che decidono di fornire una WiFi ai propri clienti come benefit) non rientrano in questa categoria e possono liberamente installare un access point pubblico senza alcuna comunicazione o autorizzazione dalla Questura . Restano invece in vigore, almeno fino a fine 2011, le procedure di comunicazione (con successiva licenza concessa entro 60 giorni) per coloro che decidano di avviare un’attività il cui scopo principale è la fornitura di connettività: call center, internet point ecc.
Inoltre, il successivo punto recita:
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
In pratica, in un colpo vengono cancellate le tafazziane norme che avevano fin qui costretto esercenti e cittadini a illogiche e poco pratiche raccolte di fotocopie di carta di identità , incomprensibili per i turisti stranieri di passaggio nel Belpaese:
4. (…) nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Cosa accade dunque da oggi? Un qualunque pubblico esercizio (bar, ristoranti e hotel in primis) potrà dotarsi di una rete WiFi dall’accesso molto più semplice che in passato: i locali adibiti alla ristorazione si limiteranno con tutta probabilità a tenere aperta una rete wireless per i propri avventori , mentre gli hotel opteranno quasi sicuramente per meccanismi di fatturazione analoghi a quelli presenti in molti alberghi all’estero (legati al numero della stanza). Per loro non sussiste alcun obbligo di comunicare l’avvio dell’attività o di schedare i naviganti: ma, diritto alla mano , dovrebbero sussistere gli obblighi (spesso disattesi) previsti dalla licenza generale di operatore di telecomunicazioni. Obblighi facilmente scavalcabili rivolgendosi a un fornitore terzo per il servizio.
Sul piatto, infine, restano la proposta di legge depositata a dicembre in Parlamento, nonché il passaggio obbligato di conversione del decreto in legge : sarà quello il reale terreno di prova per saggiare quanto la libertà provvisoria acquisita dal WiFi sarà longeva. All’epoca del primo annuncio , il ministro Maroni aveva lasciato intendere che nuove regole sarebbero state varate per l’identificazione dei naviganti, e in seguito aveva ribadito la ferma intenzione di dotare le Forze dell’Ordine di strumenti appositi per controlli legati al contrasto alla criminalità.
Lo scenario più plausibile vede la nascita di norme analoghe a quelle per le intercettazioni telefoniche , ovvero la possibilità per gli inquirenti di ordinare (dietro autorizzazione di un giudice) il tracciamento del traffico su specifiche reti o utenze. Non è escluso, come paventato da alcune dichiarazioni, che la sempre rinviata ( anche quest’anno ) carta d’identità elettronica possa fungere da meccanismo di identificazione, o in alternativa si possa optare per la fornitura del numero di cellulare a cui ricevere la password di accesso via SMS. L’auspicio è comunque che questa liberalizzazione promuova la diffusione e la concorrenza in questo settore.
Luca Annunziata