Portabilità del numero, cosa aspettarsi

Portabilità del numero, cosa aspettarsi

di Consulentelegaleinformatico.it - Entro quanti giorni l'operatore deve concedere all'utente il passaggio ad un altro operatore? E quanto deve costare questo passaggio? L'utente come si tutela? Ecco il quadro
di Consulentelegaleinformatico.it - Entro quanti giorni l'operatore deve concedere all'utente il passaggio ad un altro operatore? E quanto deve costare questo passaggio? L'utente come si tutela? Ecco il quadro

Roma – Il cambio di gestore telefonico è divenuta ormai pratica diffusa sia tra privati sia in ambito aziendale. Spesso però taluni gestori sono “restii” a consentire al proprio cliente di passare ad un concorrente e vanno sempre più spesso a violare l’attuale disciplina sulla cosiddetta “portabilità”, e nello specifico la Delibera CIR del 7 agosto 2001 n. 19 dell’Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

La procedura della portabilità ruota intorno a tre soggetti: l’utente che decide di cambiare gestore mantenendo il proprio numero; l’operatore cedente/assegnatario (cd. Donating/Donor ); l’operatore ricevente (cd. Recipient ).

Tralasciando la posizione dell’utente, rilevante perché dà impulso all’intera architettura procedurale, l’attenzione va posta sugli altri due soggetti che nei fatti rendono effettiva la decisione dell’utente.

In sostanza, l’operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell’utente e la “gira” all’operatore Donating . Ricevuta la documentazione necessaria così come previsto dall’art. 9 della suddetta delibera, il Donating deve procedere all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Portabilità Mobile.

Il periodo di realizzazione del passaggio, che inizia con la ricezione della documentazione di cui sopra e termina con l’effettivo passaggio ad altro gestore ( cut over : data di inizio delle comunicazioni sulla nuova rete), non può superare un limite di tempo ben preciso. Non tutti difatti sanno che il Donating deve provvedere a consentire il passaggio entro 5 giorni lavorativi (art 4, comma 2 Delibera CIR 19/2001).
E ciò indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

Inoltre va sottolineato che in base a quanto stabilito dall’art 3, comma 3 gli operatori ( Donating ) “adeguano capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di MNP, anche sulla base delle richieste di mercato”.

Ciò vuol dire che in presenza di una copiosa richiesta di “passaggi ad altro operatore”, il Donating dovrà predisporre tutta una serie di strumenti idonei all’evasione completa e tempestiva di tutte le richieste pervenute in modo tale da rispettare il termine dei 5 giorni lavorativi sopra citati.
Inoltre, è fatto obbligo all’operatore Donating prestare il servizio all’utente richiedente il passaggio fino alla data dell’effettivo inizio delle comunicazioni con l’altro gestore.

Infine, per la corretta quantificazione dei costi, l’Autorità per la garanzia della comunicazione ha stabilito con delibera del 28 marzo 2002 n. 7 che il prezzo massimo interoperatore non possa superare i 10 euro (circa) nel suo valore massimo.

Ma se il gestore non rispetta la normativa vigente – come spesso lamentano operatori del settore che non riescono ad accontentare i propri clienti in tempi rapidi – che tipo di tutela può essere adottata?

In caso di inosservanza di quanto sopra, va presentata denuncia all’ Autorità delle Comunicazioni che provvederà con idonee sanzioni a richiamare il gestore inadempiente. Ciò non esclude ovviamente azioni civili che possono essere intraprese sia dal cliente che non ha ottenuto nei tempi di legge il passaggio al gestore di suo interesse, sia da parte del gestore Recipient che potrà ovviamente intraprendere un’azione che miri al risarcimento per la momentanea perdita di clientela nonché per concorrenza sleale.

Non in ultimo occorre considerare la posizione degli operatori che si pongono come erogatori del servizio di assistenza nel passaggio del cliente da un gestore all’altro. Spesso infatti agli occhi del cliente la colpa maggiore è proprio dell’operatore, del negoziante a cui si rivolge. In questo caso anche quest’ultimo può adire le vie giudiziarie per un risarcimento danni di perdita clienti e danno di immagine. Ovviamente i risarcimenti potrebbero far pensare a cifre irrisorie, ma riuscire a dimostrare la ripetitività da parte di taluni gestori nel resistere a lasciar andare via un cliente, potrebbero contribuire ad aumentare il risarcimento ed a “stoppare” la condotta sleale del Donating .

Avv. Valentina Frediani
Dott. Andrea D’Agostini
www.consulentelegaleinformatico.it

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Pubblicato il
5 mag 2006
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