Privacy, i compiti per le scuole

Privacy, i compiti per le scuole

Il Garante tricolore pubblica il suo decalogo per la tutela dei dati personali nei vari istituti scolastici. Dall'uso dei cellulari e tablet alla pubblicazione di filmati sui social network
Il Garante tricolore pubblica il suo decalogo per la tutela dei dati personali nei vari istituti scolastici. Dall'uso dei cellulari e tablet alla pubblicazione di filmati sui social network

Un decalogo emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, a pochi giorni dall’apertura delle scuole nel Belpaese. Una serie di “indicazioni generali in materia di tutela della privacy”, regole da ricordare all’attenzione di professori, genitori e ovviamente studenti.

“L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone – si legge nella regola dedicata a cellulari e tablet – Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari”.

Non si potranno comunque diffondere immagini o video sul web, se non con il consenso delle persone riprese . “La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati”. Stesso discorso per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione o comunque non soltanto per fini didattici.

Vera e propria regola trasversale , la continua richiesta dell’esplicito consenso da parte dei soggetti ripresi nei filmati , ad esempio quelli relativi alle gite scolastiche o alle recite. Per quanto concerne questionari per le attività di ricerca, la raccolta delle informazioni personali degli studenti è consentita “solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate”.

Capitolo sorveglianza . “Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli – scrive il Garante della privacy – Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore”.

L’authority tricolore resta dunque in attesa di poter esprimere il parere previsto sui provvedimenti attuativi del ministero dell’Istruzione, circa l’iscrizione online degli studenti, oltre che sull’adozione dei registri in Rete e la consultazione delle pagelle attraverso il web : “Il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.

Mauro Vecchio

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
7 set 2012
Link copiato negli appunti