Roma – Nel cuore delle elezioni Amministrative ed Europee, si accendono dibattiti e polemiche politiche. Ma candidati ed elettori sono consapevoli delle regole e dei limiti che si applicano alla propaganda elettorale?
E’ utile dare un rapido sguardo alle nuove disposizioni e ai singoli casi in il trattamento dei dati personali di elettori quando può essere effettuato liberamente e quando, invece, è necessario un preventivo consenso dell’interessato.
I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i sostenitori e i singoli candidati potranno utilizzare i dati personali degli elettori senza il loro consenso esclusivamente quando i dati sono estratti da fonti pubbliche, cioè quando derivino da registri e/o elenchi pubblici.
A tal fine quindi, possono essere utilizzate liberamente le liste elettorali degli aventi diritto al voto detenute dai comuni e gli elenchi di iscritti ad albi o collegi professionali. Non è possibile invece utilizzare al fine di propaganda elettorale gli atti anagrafici e dello stato civile tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, i dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista e gli schedari istituiti presso gli uffici consolari.
La normativa prevede, inoltre, il consenso scritto dell’interessato per l’utilizzazione dei dati relativi agli iscritti ai partiti e alle associazioni politiche.
Particolare attenzione si dovrà porre circa i dati raccolti durante manifestazioni ed eventi politici in occasione delle quali si dovrà informare e raccogliere il consenso personale ed esplicito, non solo al trattamento dei dati ma al singolo utilizzo a fini della propaganda elettorale.
E per ciò che riguarda i nuovi strumenti informatici ? Potranno i nostri candidati, avvalersi delle nuove tecnologie per le loro compagna elettorale? E in particolar modo quali regole e modalità dovranno adottare per l’utilizzo d ei nuovi mezzi elettronici?
Sono consentiti, solo con l’espresso consenso preventivo dell’interessato, l’invio di fax, di messaggi Sms e Mms, le chiamate telefoniche che utilizzano sistemi automatizzati, le chiamate dirette a telefonia mobile, e l’e-mail.
Via libera invece, da parte del Garante della privacy all’utilizzo degli elenchi telefonici e quindi dello strumento della chiamata a fini di propaganda elettorale su telefonia fissa, e l’invio per posta ordinaria di propaganda per la prossima tornata elettorale.
Per il futuro infatti, data la riforma della disciplina degli elenchi telefonici, ciò sarà possibile solo mediante il preventivo consenso dell’interessato che risulterà direttamente indicato nell’elenco telefonico tramite un segno distintivo posto accanto al numero dell’abbonato.
Resta comunque il vincolo per chiunque effettui attività di propaganda elettorale di fornire l’informativa circa la provenienza dei dati , l’utilizzo, l’eventuale comunicazione a terzi, i diritti di accesso e l’indicazione dell’eventuale responsabile del trattamento. Tale informativa andrà comunicata, previamente, in caso di propaganda tramite telefono o inserita nei materiali elettorali inviati agli elettori.
La longa manus del garante, dunque, arriva anche in occasione delle campagne elettorali a tutelare la salvaguardia dei dati dei cittadini. In questa nuova fase di protezione della vita privata del cittadino, i candidati, dovendo acquisire il preventivo consenso dell’elettore ad essere contattato a fini di propaganda elettorale, ancor prima di un voto politico, prima o poi diventeranno di fatto, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati, dei veri e propri “candidati fantasma”.
Avv. Cristiana Coviello
Studio Legale Sarzana & Partners
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