Privacy, su Facebook è tutto pubblico

Privacy, su Facebook è tutto pubblico

Una sentenza di separazione di una coppia con figlia pubblicata sul social network dalla donna porta il Garante Privacy a chiarire il concetto di sfera privata online
Una sentenza di separazione di una coppia con figlia pubblicata sul social network dalla donna porta il Garante Privacy a chiarire il concetto di sfera privata online

Un post pubblicato su Facebook, anche se su un account chiuso e accessibile solo alla cerchia di amici autorizzati, non è mai veramente riservato ma è potenzialmente accessibile da tutti gli utenti del social network.

A riferirlo è il Garante della Privacy nel motivare il provvedimento n. 6163649 con cui è intervenuto su un caso che vede una donna pubblicare sul proprio profilo Facebook due sentenze emesse dal Tribunale di Tivoli relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e “nelle quali venivano anche trattati aspetti riguardanti l’intimità della vita familiare” e, in particolare, episodi e dettagli particolarmente delicati (anche inerenti alla sfera sessuale) relativi alla figlia della coppia e ai suoi disagi personali.

Secondo il Garante, che è intervenuto su segnalazione dell’uomo che ha invocato il diritto di privacy della figlia, infatti, “non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità ad un numero ristretto di amici”: innanzitutto perché il titolare può modificare semplicemente e in qualsiasi momento lo stesso da “chiuso” ad “aperto”, impostando di conseguenza i permessi di accesso ai contenuti ivi pubblicati; inoltre perché qualunque proprio contatto può condividere i post del profilo sulla propria pagina, rendendoli, di conseguenza, visibili ad altri utenti che possono a loro volta ricondividerli, in una concatenazione che potenzialmente può far accedere tutti gli utenti del social network a un qualsiasi contenuto.

Per questo il Garante ha prescritto alla donna la rimozione dal proprio profilo Facebook delle due sentenze che costituiscono di fatto una violazione della privacy della bambina in base al divieto di pubblicazione “con qualsiasi mezzo” di notizie idonee a consentire l’identificazione di un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari (art. 50 del Codice sulla privacy) e con il divieto – cui soggiace “chiunque”- di diffusione dei dati idonei a rendere comunque identificabili, anche in via indiretta, i minori coinvolti e le parti di procedimenti in materia di famiglia (art. 52, c. 5 del Codice sulla privacy).

Secondo il Garante, peraltro, la pubblicazione sul social network costituisce un’aggravante , data l’estrema diffusività della divulgazione su Internet rispetto a qualsiasi altro mezzo e il fatto che “eventuali regole di privacy possono non essere applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti”.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
30 mar 2017
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