Non tutte le multe inflitte dell’ Antitrust sono dovute. Questo, in sintesi, è quanto dimostra una recente decisione del TAR del Lazio, che ha graziato Telecom Italia e Wind per due multe inflitte loro dall’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato per pubblicità ingannevole. Perché le due aziende, secondo la giustizia amministrativa, non sono “operatori pubblicitari”.
Antonello Lirosi e Piero Fattori, legali di Telecom e Wind, hanno presentato ricorso in seguito ai provvedimenti dell’Authority sostenendo l’illegittimità dell’applicazione della definizione di “operatore pubblicitario” alle due aziende, che erano state ritenute corresponsabili – unitamente ad alcune aziende che fornivano servizi per telefoni cellulari, come la vendita di suonerie.
Le decisioni avevano colpito le compagnie telefoniche e le società che fornivano il servizio nell’agosto 2007 e nel gennaio 2008 per un servizio di vendita di contenuti per telefonini le cui condizioni non erano indicate con trasparenza.
La decisione del TAR costituisce una sorta di riabilitazione per le due telco e secondo l’avvocato Lirosi, sarebbe “un successo clamoroso” poiché rappresenta di fatto un precedente che potrebbe essere preso in considerazione per riesaminare “decine di provvedimenti dell’Authority”. La decisione della I sezione del Tar del Lazio riguarda però solo gli operatori di telefonia mobile che, in seno alla loro attività, veicolano il servizio pubblicizzato in modo ingannevole, ma le aziende che lo erogano effettivamente rimangono colpite dalle multe dell’Antitrust.