Il ricorso alla DaD (Didattica a Distanza) in molte zone d’Italia, come misura estrema di contenimento dei contagi, ha improvvisamente portato al centro del dibattito la Circolare prot. U.0000343 del 4 marzo scorso del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione. La circolare, richiamante una precedente del novembre 2020, spiegava che in caso di ricorso alla didattica a distanza si sarebbero garantite comunque le lezioni in presenza per i figli di genitori occupati in specifiche attività lavorative (i cosiddetti “key worker“).
Ma quali sono queste attività? Quali i codici ATECO da tenere in considerazione in aggiunta a quelle che sono le mansioni del personale sanitario essenziale?
Circolare prot. U.0000343: la risposta del ministro
Su questo interrogativo migliaia di famiglie si sono arrovellate durante gli ultimi giorni (soprattutto in Piemonte, dove il problema è improvvisamente deflagrato a causa della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla giornata di oggi). Le proteste sono arrivate anzitutto dalle direzioni scolastiche, ove non ci si è voluti prendere la briga di stabilire quali professioni abbiano priorità su altre, fino ad interrogare il ministro dell’Istruzione, dott. Patrizio Bianchi.
A stretto giro di posta, in funzione dell’urgenza del quesito, è giunta la risposta del ministero. La risposta è la seguente:
non trovano applicazione le altre fattispecie richiamate nella nota AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343 e non contemplate nel decreto del Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33, adottato in conformità al nuovo dPCM, a cui dunque siete pregati di attenervi.
La risposta cancella pertanto ogni dubbio ulteriore e torna a restringere i margini della didattica in presenza. Ciò implica per i genitori l’impossibilità di appellarsi a questa opportunità, dovendo quindi garantire ai figli la strumentazione hardware, software e di connettività richiesta dalle scuole per seguire le lezioni.