Quanto vale la firma digitale?

Quanto vale la firma digitale?

Sotto i riflettori del Centro Servizi Legali sono oggi la Pubblica Amministrazione e la firma digitale. Ecco cosa è cambiato e quanto vale un'email firmata elettronicamente
Sotto i riflettori del Centro Servizi Legali sono oggi la Pubblica Amministrazione e la firma digitale. Ecco cosa è cambiato e quanto vale un'email firmata elettronicamente


L?avvento dell?informatica ha letteralmente aggredito la società industriale, modificando gli assetti produttivi e sociali.

E? naturale corollario a questo progresso, l?evoluzione politica del settore del contatto tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
Il processo di informatizzazione della Amministrazione ha fatto capolino con molto ritardo rispetto all?evoluzione tecnica.

Oggi, comunque, si è avvezzi infiorare il linguaggio con termini quali la teleamministrazione, ossia, molto semplicemente, l?attività dell?ente pubblico che si svolge attraverso terminali collegati ad un centro elaborazione dati.
Si è reputato persino necessario emanare una legge, il Decreto Legislativo 12.2.1993 n. 39, per normare la materia dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Le finalità che si volevano perseguire, per altro lodevoli, erano quelle del miglioramento dei servizi, della trasparenza dell?attività amministrativa (sulla scia della legge 241/90) e il contenimento dei costi della azione amministrativa, razionalizzando il sistema.
La teoria era ineccepibile.

In realtà, però, un?amministrazione automatizzata richiede che gli atti amministrativi siano emanati in forma elettronica, presupponendo una conoscenza tecnica che al burocrate non era mai stata richiesta.



A fronte della informatizzazione dei macchinari, occorreva che il personale addetto fosse in grado di far concretamente funzionare gli elaboratori. Il funzionario, dal dirigente al semplice operatore, avrebbero dovuto e potuto accedere a tutti i dati relativi alla amministrazione.
Obiettivi costanti: lo svolgimento con maggiore rapidità, efficienza ed imparzialità dell?azione amministrativa.

Si progettò un?ambiziosa rete unitaria della Pubblica Amministrazione, che, ad oggi, non ha ancora visto la luce.

Occorreva inoltre superare una certa mentalità da ?Monsù Travet? legato alla miriade di carta.

In linguaggio più tecnico, l?atto amministrativo doveva trasformarsi in atto informatico.
Si parla, a tal fine, di atto-programma, ossia il software che consenta di sintetizzare e valutare a priori delle situazioni rilevanti ai fini dell?emanazione di un determinato provvedimento.

Il programma, data una fattispecie A dovrà emanare un atto A1, mentre a fronte della situazione B, si avrà l?atto B2 e così via.

Il tutto, a ben vedere, non è altro che l?attuazione del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, che, mercé il supporto tecnico, garantisce un miglior servizio per il perseguimento del pubblico interesse.

Giuridicamente si discute a cosa possa essere assimilato l?atto programma.
In dottrina è maggioritaria la lettura che vuole applicare all?atto di scelta informatica le norme relative al regolarmente, generalmente non impugnabile direttamente, in quanto non lesivo di diritti del cittadino poiché senza rilevanza esterna, ma censurabile a seguito del ricorso avverso al provvedimento adottato a seguito dell?applicazione del programma.

Quindi, se per esempio, l?Amministrazione adotti un programma che vieti le concessioni edilizie ai biondi, questo non sarà immediatamente annullabile; a seguito del diniego della concessione ad un cittadino biondo, questo potrà ricorrere avverso il provvedimento negatorio e il programma illegittimo.

L?informatizzazione della attività pubblica può altresì inerire al risultato del procedimento, ossia l?atto finale (concessione, autorizzazione, atto di esproprio, etc.)
La Pubblica Amministrazione può esprimersi anche con atto automatico, con il prodotto di una macchina.
Arroccati a concetti ormai obsoleti, i giuristi trattano ancora di forma degli atti amministrativi.

In verità, non sussistono seri ostacoli ad ammettersi, in linea generale, la validità giuridica dell?atto scritto in forma elettronica.
Se non la pigrizia mentale, nulla esplicita il preconcetto che il documento sia solo l?inchiostro sulla carta e non anche la registrazione su supporto magnetico.

Timidamente, il legislatore si è già mosso in questa definizione definendo (nella legge 241/90) l?atto amministrativo ?ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica?.
La legge 59/97, nomen vulgaris Legge Bassanini, sancisce espressamente che gli atti i dati e documenti della Pubblica Amministrazione e dei cittadini con strumenti informatici o telematici sono validi e rilevanti ad ogni effetto di legge.

E? storia recente la possibilità di inviare le dichiarazione ai fini dell?imposta in via telematica.
Ormai anche la roccaforte burocratica della Pubblica Amministrazione ha dovuto aprire le porte al progresso informatico.

I problemi non sono tuttavia magicamente risolti.
Una delle maggiori difficoltà nel settore è quella relativa alla sottoscrizione del documento informatico.
La firma dell?atto è la garanzia della provenienza del documento stesso dalla amministrazione ed in particolare dal funzionario preposto, che se ne rende responsabile.



La tecnica supporta l?operatore di diritto con la crittografia delle firme e il sistema delle chiavi.
E? nato così il sistema della firma digitale, ossia un sistema di chiavi asimmetriche a coppia.
Così se Tizio vuole inviare un documento a Caio attribuendone autenticità, dovrà cifrarlo con la propria chiave privata, in suo esclusivo possesso. Caio, conoscendo la chiave pubblica di Tizio, potrà decifrare il contenuto dell?atto ed essere sicuro che provenga dal medesimo Tizio, unico possessore della chiave privata che ha criptato il documento.

Il D.P.R. 10.11.1997 n. 513 quale regolamento della firma digitale, ha adottato il sistema di cifrature a doppia chiave asimmetrica, appena illustrato.
Il documento informatico munito dei requisiti illustrati, soddisfa il requisito legale della forma scritta e, in particolare, l?apposizione della firma digitale equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione del documento.

Il giurista, educato a pandette e ?latinorum? dovrà oggi fare i conti con la galoppante tecnica informatica, che rivoluziona i cardini dello stesso atto giuridico.

Forse, fra non molto, sarà anche rivoluzionata la figura del caro, patetico Azzeccagarbugli manzoniano.

Avv. Marco Boretti

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Pubblicato il
13 dic 1999
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