Quel bollino SIAE, una trovata estiva

Quel bollino SIAE, una trovata estiva

di Federico Penco. Ci siamo distratti solo per pochi giorni e questo è il risultato: una legge che stravolge i principi in nome degli umori di chi dal buon senso delle leggi e dei giudici ultimamente si era sentito danneggiato
di Federico Penco. Ci siamo distratti solo per pochi giorni e questo è il risultato: una legge che stravolge i principi in nome degli umori di chi dal buon senso delle leggi e dei giudici ultimamente si era sentito danneggiato


Web – A volte può essere sufficiente anche soltanto partire per le agognate quanto meritate vacanze per ritrovare al proprio ritorno qualcosa che non si avrebbe voluto neppure immaginare. E ‘ quello che è successo a voi o meglio a noi, a tutti insomma.

Il 21 giugno 2000, nel (quasi) totale silenzio della stampa e dei mezzi di informazione, il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge S1496 con il quale si apportano rilevanti cambiamenti alla disciplina del diritto d’autore, contenuta nella legge 633 del 22 aprile 1941 come modificata dal decreto legislativo 518/1992.

Si tratta evidentemente del testo che contiene il famigerato art. 171.bis che punisce “chiunque abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore o, ai medesimi fini o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detinene a scopo commerciale o concede in locazione i medesimi…”.

E ‘ importante notare come la giurisprudenza abbia già nel più recente passato avuto modo di far applicazione di questa normativa (su tutte si veda la sentenza del pretore di Cagliari del 3/12/1996 e quella del Tribunale di Torino del 13/7/2000).

L’orientamento riguardante questa fattispecie ha più volte sottolineato come l’espressione “fine di lucro” usata dal legislatore non possa essere intesa in senso ampio, comprendendovi qualunque utilità che un soggetto possa trarre dalla condotta incriminata ma debba necessariamente essere ricollegata ad un guadagno economico e non ad un semplice profitto, genericamente inteso.

Si tratta di un’affermazione rinvenibile anche in casistiche differenti, ma pur sempre riguardanti il cosiddetto dolo specifico ed è senza dubbio condivisibile, anche in considerazione del fatto che, a ben vedere, la norma mira a colpire il comportamento di chi, seguendo tale condotta intenda sostituirsi al legittimo titolare del diritto d’autore nel godimento dei frutti derivanti da una determinata opera dell’ingegno quale può essere un “software”.

Solo in quest’ultimo caso si realizza quell’allarme sociale che costituisce la motivazione del ricorso alla sanzione penale, la quale dovrebbe costituire “l’extrema ratio” secondo la giurisprudenza costituzionale ed ordinaria
(almeno questo sarebbe uno dei molteplici significati dell’espressione “nessuno può essere punito se non in forza di una legge…”). Allarme sociale che invece non è ragionevolmente rinvenibile nella condotta di chi si serva della copia di un software su più macchine avendo pagato per una sola licenza o di chi duplichi un cd musicale di un amico per non doverlo acquistare (laddove forse sarebbe sufficiente la più equilibrata soluzione civilistica del risarcimento del danno).

Questo era lo stato della giurisprudenza al 21 giugno di quest’anno… Poi siamo partiti per le vacanze, abbiamo abbassato la guardia e… Lo scopo di lucro è stato repentinamente sostituito da un più generico ed onnicomprensivo scopo di profitto. Abbiamo mai visto il nostro legislatore svolgere il proprio compito in modo così celere e tempestivo prima d’ora? A chi si dovrà tale risveglio? Forse è solamente sintomo di animo prevenuto rivolgere il pensiero alle majors dell’informatica e dell’intrattenimento…

A ben guardare il disegno di legge S1496 contiene qualche altra aberrazione giuridica di poco conto fra le quali sembra opportuno citare l’applicazione universale del bollino SIAE, anche per le opere di coloro che non siano iscritti a questa associazione, trasformandola in una specie di censore in grado di apporre il proprio marchio di qualità/legalità alle opere dell’ingegno (pur essendo quest’ultima un semplice soggetto privato). Anche uno studente è in grado di potervi dire che un opera dell’ingegno è tale per se stessa ed in quanto tale merita tutela giuridica in base alla legge a prescindere dall’adozione di qualsiasi bollino (di qualunque colore esso sia!). Di conseguenza il solo venire in essere di un’opera ne fa sorgere il diritto alla tutela in capo all’autore (a differenza delle opere brevettabili che devono essere invece registrate per conferire tale diritto all’inventore).

Ci siamo distratti solo per pochi giorni e questo è il risultato: una legge che stravolge i principi in nome degli umori di chi dal buon senso delle leggi e dei giudici ultimamente si era sentito danneggiato (vedere il Global Software Piracy Report 1999, per credere!). Ma non è ancora troppo tardi per rimediare… si tratta di un disegno di legge approvato da un solo ramo del Parlamento (dovrà quindi essere approvato anche alla Camera in identico testo) e come si dice: protestar non nuoce. Allora protestiamo.

Federico Penco

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Pubblicato il
8 set 2000
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