Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’ Operazione Trasparenza lanciata dal Ministro Brunetta, anche se nessuno ne conosce con esattezza i termini in mancanza della pubblicazione del provvedimento con il quale la stessa è stata disposta.
Da quanto è dato comprendere dalle dichiarazioni rese dal Ministro nella conferenza stampa del 24 maggio, tuttavia, l’Operazione dovrebbe consistere nella pubblicazione sul sito internet del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione dei dati del personale, organigrammi, numero dei dirigenti, retribuzioni lorde, telefono, email e curriculum vitae dei dirigenti nonché dei tassi di assenza per ufficio.
Con una lettera dello scorso 30 maggio , inoltre, il Ministro Brunetta ha invitato i suoi colleghi di Governo a seguire l’esempio.
L’idea è buona ma le modalità con cui è stata attuata lasciano perplessi, soprattutto perché l’iniziativa cade a poche settimane di distanza dal gran baccano sollevato dalla pubblicazione on-line dei redditi dei contribuenti italiani e dalla decisione con la quale il Garante per la Privacy ha accertato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Direttore Generale dell’Agenzia aveva disposto la pubblicazione degli elenchi.
In quell’occasione – lo ricorderanno i lettori di Punto Informatico – si disse che il fatto che i dati dei redditi dei contribuenti italiani fossero pubblici non ne legittimava, comunque, la pubblicazione online.
Oggi, il Ministro Brunetta, nel lanciare la sua “Operazione Trasparenza” dichiara di agire nel rispetto della disciplina vigente e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali .
Difficile contraddirlo in assenza di un provvedimento che chiarisca quali dati esattamente formeranno oggetto di pubblicazione e con quali modalità e, soprattutto, in mancanza di una richiesta di parere formale al Garante che, sin qui, sembra essersi limitato ad “annuire tacitamente con il capo”.
Proviamo a vederci chiaro lanciando – ci sia consentito un gioco di parole – una “Operazione Chiarezza” .
La disciplina sulla privacy stabilisce – lo ha ricordato il Garante nel citato provvedimento nel Caso redditi online -che le pubbliche amministrazioni possano procedere alla comunicazione e diffusione di dati personali solo ed esclusivamente quando previsto da una norma di legge e con le modalità e nei termini da essa dettati.
In tale contesto è evidente che in assenza di un’adeguata copertura normativa l’iniziativa del Ministro Brunetta – per quanto giusta e meritevole di approvazione – non potrebbe aver seguito ponendosi, altrimenti, in contrasto con la vigente disciplina in materia di Privacy ed imponendo al Garante – così come accaduto nel Caso Redditi on-line – di intervenire per porvi fine.
Vediamo, dunque, cosa dice la legge.
L’ art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) obbliga – e non già semplicemente permette – le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito internet “l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio” ma anche “i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici” e “l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata”.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la pubblicazione di tali dati, cui il Ministro Brunetta ha annunciato di voler procedere nell’ambito dell’Operazione Trasparenza, sia lecita.
Occorre, tuttavia, chiarire – nell’ambito della nostra piccola Operazione Chiarezza – che, in questo caso, non si tratta di scelte politiche discrezionali ma, più semplicemente, di necessaria applicazione di prescrizioni di legge vigenti.
Tanto per intenderci, non pubblicare questi dati sul sito di ogni Ministero (e, più in generale, di ogni altra PA) costituirebbe un’aperta violazione del Codice dell’Amministrazione Digitale che, per quanto dimenticata, è una legge – peraltro ormai anagraficamente matura – di questo Paese.
In questo senso è difficile comprendere – da un punto di vista giuridico s’intende – il senso dell’ invito rivolto dal Ministro Brunetta ai suoi colleghi di Governo affinché seguano il suo esempio e pubblichino tali dati online.
L’ invito è fuori posto. Al riguardo, al massimo, si sarebbe potuto comprendere un richiamo al rispetto della normativa vigente. Non bisogna più convincere nessuno sui benefici che cittadini e PA ricaverebbero dall’attuazione del CAD e non è più tempo di discorsi autoreferenziali.
Le norme ci sono ormai: bisogna soltanto farle applicare e, se non danno buona prova di sé, modificarle.
Discorso diverso merita, invece, la questione della pubblicazione delle retribuzioni (lorde) dei dirigenti del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione e, nella misura in cui gli altri Ministri raccoglieranno l’ invito del collega Brunetta, quelli dei dirigenti di tutti gli altri Ministeri e delle relative strutture collegate.
Al riguardo l’art. 1, comma 593, della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) dispone la necessaria e preventiva pubblicazione via web della retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni il cui incarico sia stato conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 nonché dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.
Ancora una volta la legge non permette la pubblicazione on-line delle retribuzioni dei soggetti individuati nella norma ma la impone e, ancora una volta, pertanto, l’Operazione Trasparenza – ammesso che tutti i dirigenti di cui si discute siano stati nominati ai sensi del richiamato comma 6, art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 – costituirebbe semplicemente un’Operazione di applicazione della disciplina vigente.
Se, invece, uno o più dei dirigenti cui si riferiscono i redditi già pubblicati o quelli che verranno pubblicati nelle prossime settimane non fosse stato nominato alla stregua della richiamata disposizione, mancherebbe una norma di copertura per l’iniziativa del Ministro Brunetta che, di conseguenza, dovrebbe astenersi dal provvedervi in assenza di esplicito e libero consenso da parte di tutti i dirigenti rilasciato dopo prestazione di adeguata informativa sui termini e le modalità di pubblicazione dei propri redditi.
Il Ministro Brunetta, in effetti, nella sua conferenza stampa ha dichiarato – quasi a mettere le mani avanti – di aver agito con il consenso dei suoi dirigenti, consenso acquisito dopo qualche iniziale “resistenza”.
Il consenso prestato da un dirigente nelle mani del suo Ministro, tuttavia, fa sorgere qualche perplessità sotto il profilo della sua effettiva “libertà”.
L’Operazione Trasparenza, a regime, dovrebbe vedere la pubblicazione anche dei curricula dei dirigenti e dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi; anche in questo caso l’unica strada praticabile e legittima dal punto di vista giuridico è quella che prevede che l’Amministrazione richieda agli interessati il necessario consenso, così come prescritto dal Codice Privacy.
A voler seguire la strada indicata dal Ministro Brunetta, quindi, appare opportuno dettare regole nuove che chiariscano i rapporti tra il regime di pubblicità e conoscibilità dei dati e la disciplina sulla privacy.
In mancanza, è prevedibile che le iniziative avviate da politici e dirigenti illuminati saranno destinate a fallire perché bloccate dalle difficoltà nell’acquisizione di tutti i consensi necessari e dal contenzioso che potrebbe derivarne.
Frattanto spetta al Garante per la protezione dei dati personali verificare che tutto, nell’ambito dell’Operazione Trasparenza si stia svolgendo effettivamente nel rispetto della disciplina vigente e ciò a tutela della certezza del diritto che non può e non deve essere posta nel dubbio attraverso l’assunzione di posizioni o orientamenti ondivaghi e difficilmente giustificabili in assenza di motivazioni puntuali, rigorose e, soprattutto, trasparenti.
Se la regola dettata dal Codice Privacy è – come il Garante ha insegnato nel Caso Redditi online – che la Pubblica Amministrazione può comunicare o diffondere dati personali solo in presenza di una norma di legge che a ciò la autorizzi e con le modalità previste da detta norma, l’Autorità non può oggi lasciare che in assenza di adeguata copertura normativa – nel solo nome di un generico obiettivo trasparenza – i redditi di migliaia di dirigenti pubblici finiscano on-line in file pdf destinati ad appartenere per sempre alla Rete globale.
Non si tratta di chiedersi se è giusto o ingiusto o, piuttosto, di interrogarsi sull’opportunità politica del gesto ma, semplicemente, di chiarire, una volta di più, che le regole sono regole e che vanno rispettate in ogni contesto e stagione politica.
Ci sia consentita un’ultima annotazione: la pubblicazione delle retribuzioni lorde dei dirigenti dei ministeri italiani riveste ben poca utilità e rischia anzi di risultare fuorviante in assenza della pubblicazione di adeguati indici di misurazione del complesso dei fringe benefits di cui ciascuno di tali soggetti può effettivamente disporre (auto, telefonini, pc, connessione ad internet ecc..).
Operazione Chiarezza appunto.