Regolamento AGCOM, nuovo appello per la sospensione

Regolamento AGCOM, nuovo appello per la sospensione

Alla luce della sentenza della Consulta, che però non entra nel merito della costituzionalità del Regolamento AGCOM, le associazioni che erano ricorse al TAR chiedono all'authority di rinunciare ai propri poteri di enforcement della tutela del diritto d'autore online
Alla luce della sentenza della Consulta, che però non entra nel merito della costituzionalità del Regolamento AGCOM, le associazioni che erano ricorse al TAR chiedono all'authority di rinunciare ai propri poteri di enforcement della tutela del diritto d'autore online

La Corte Costituzionale, con una sentenza attesa da consumatori e industria dei contenuti, dai fornitori di connettività e dall’industria IT, ha nei giorni scorsi giudicato inammissibili le due ordinanze con cui il TAR del Lazio chiedeva consiglio rispetto alla legittimità del Regolamento AGCOM, e alla compatibilità delle inibizioni emanate dall’authority nel nome della tutela del diritto d’autore con la libertà di esprimersi e di informarsi della società civile, con la libertà di impresa dei provider, con il ruolo affidato alla magistratura e con il diritto del cittadino a far valere le proprie ragioni nel corso di un regolare procedimento. La Consulta non è entrata nel merito del Regolamento AGCOM, ma c’è chi ha letto nella sentenza un’indicazione della contrarietà dei giudici rispetto alla sua validità: per questo, si chiede all’authority di sospenderne l’applicazione.

Fin da prima dell’ entrata in vigore del Regolamento, consumatori, rappresentanti dei fornitori di connettività indipendenti e dell’industria IT, contestualmente al ricorso al TAR avevano chiesto la sospensione del Regolamento: il Tribunale avrebbe esaminato le loro istanze, ma non erano riusciti nell’intento di fermare l’esercizio dei poteri assegnati all’autorità indipendente.

AIIP (Associazione Italiana Internet Service Provider), Assoprovider, Assintel, Altroconsumo, Associazione Movimento di difesa del Cittadino e Radio Televisioni Europee Associate si sono ora rivolti direttamente al Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: chiedono nuovamente la sospensione dell’applicazione del Regolamento , alla luce della “recente sentenza della Corte Costituzionale” e dei “passaggi della sentenza che evocano la mancanza di norme attributive del potere in materia di diritto d’autore dell’AGCOM”.

Le associazioni riconoscono che la sentenza di inammissibilità “ha riguardato profili esclusivamente formali legati all’Ordinanza di rimessione”, ma sottolineano come abbia “statuito anche nel merito delle norme attributive del potere della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad emettere il Regolamento in materia di diritto d’autore, e, di conseguenza a poter adottare provvedimenti precettivi, basati sullo stesso Regolamento”. I firmatari della lettera, come già rilevato all’indomani della pubblicazione della sentenza, richiamano il punto 4.1, che recita: “Occorre preliminarmente osservare che le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad Agcom un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”. Su questo giudizio della Corte Costituzionale le associazioni fanno leva per invitare AGCOM ad “approfondire le tematiche sottese al Regolamento sul diritto d’autore”, “sospendendo con effetto immediato le attività di inibizione all’accesso e di richiesta di rimozione dei contenuti sulla rete”.

“La prosecuzione delle attività di inibizione e di rimozione – spiegano nelle lettera indirizzata a Cardani – qualora non fossero sorrette da norme primarie come sembrerebbe evidente dai passaggi della sentenza citati, potrebbero generare danni ingiusti nei confronti dei Consumatori e delle imprese soggette al poteri di vigilanza da parte dell’Autorità”. “La continuazione dell’attività sopradescritta – affermano inoltre – appare in grado di esporre tutte le parti interessate, tra i quali vi sono gli Operatori che dovrebbero adempiere agli ordini e la stessa Parte pubblica, a rilevanti conseguenze risarcitorie ad opera degli interessati”.

AGCOM non ha ancora offerto commenti, né riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale, né tantomeno riguardo alle richieste delle associazioni firmatarie della missiva.

Gaia Bottà

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Pubblicato il
10 dic 2015
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