Il TAR del Lazio ha rigettato i ricorsi presentati contro il regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di diritto d’autore entrato in vigore esattamente tre anni fa.
“Abbiamo aspettato diversi anni – afferma Marco Polillo, Presidente di Confindustria Cultura Italia – ma siamo molto contenti di questa sentenza che conferma la totale validità giuridica dell’impianto regolamentare elaborato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”
Come comunicato con soddisfazione dall’AGCOM stessa il TAR ha riconosciuto “la sussistenza di poteri regolamentari e di vigilanza esercitati da AGCOM attraverso i quali ha anche la facoltà di adottare le misure ritenute necessarie per porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso interventi che si pongono in concorrenza e non in sostituzione di quelli già attribuiti all’autorità giudiziaria”.
Con “misure ritenute necessarie” intende , in particolare, i poteri di vigilanza e di ispezione sui contenuti che violano il diritto d’autore online attribuiti all’AGCOM da parte del regolamento, insieme alla possibilità di inibire l’accesso ai siti segnalati dai detentori di diritti di proprietà intellettuale ritenuti violati.
Anche se nel frattempo la giurisprudenza europea sembra essersi mossa nel senso di non considerare il collegamento ipertestuale ad opere caricate illecitamente un atto di comunicazione al pubblico e quindi di limitare i casi di violazione del copyright.
Fin da subito il regolamento AGCOM aveva incontrato forti opposizioni: sia politiche che da parte delle associazioni di categoria e le vicende legate ai ricorsi nei suoi confronti sono state molte e travagliate : in particolare gruppi di consumatori, rappresentanti dei fornitori di connettività indipendenti e dell’industria IT avevano fatto ricorso al TAR e chiesto contestualmente la sospensione del Regolamento; successivamente la Corte Costituzionale aveva giudicato inammissibili le due ordinanze con cui il TAR del Lazio chiedeva consiglio rispetto alla legittimità del Regolamento AGCOM, e alla compatibilità delle inibizioni emanate dall’authority nel nome della tutela del diritto d’autore con la libertà di esprimersi e di informarsi della società civile, con la libertà di impresa dei provider, con il ruolo affidato alla magistratura e con il diritto del cittadino a far valere le proprie ragioni nel corso di un regolare procedimento. Anche se in seguito di tale rifiuto, AIIP (Associazione Italiana Internet Service Provider), Assoprovider, Assintel, Altroconsumo, Associazione Movimento di difesa del Cittadino e Radio Televisioni Europee Associate erano tornati a chiedere la sospensione del regolamento.
Ora tutti i ricorsi sono stati respinti, confermando dunque la piena legittimità del regolamento.
AGCOM esprime soddisfazione parlando di un regolamento – afferma il Commissario Francesco Posteraro – riconosciuto come best practice a livello europeo e strumento che ha contribuito a far uscire l’Italia dopo 25 anni dalla “watch list” stilata dallo United States Trade Representative , una sorta di lista nera nella quale gli Stati Uniti segnalano i Paesi da tenere sott’occhio per quanto riguarda la tutela del copyright.
Al momento, gli oppositori del regolamento non hanno commentato la sentenza.
Claudio Tamburrino