Roma – Riconoscere i titoli professionali, qualificare quelle professioni legate ad Internet e al Web che non sono riconosciute e che pure riguardano tanti operatori che da tempo chiedono una maggiore considerazione delle capacità acquisite. Questo l’obiettivo di una prima bozza di quella che potrebbe diventare una vera e propria proposta di legge sulle “Professioni Web” , una bozza di cui si sta parlando in una mailing list italiana dedicata all’argomento, WebProfession .
La bozza è dichiaratamente un documento di lavoro al quale possono contribuire tutti gli interessati già in lista con l’obiettivo di dar vita ad un testo che possa essere fatto proprio da uno o più parlamentari e abbia dunque delle chance di tradursi in legge dello Stato.
Qui di seguito il primo testo presentato.
“PROPOSTA DI LEGGE
RICONOSCIMENTO REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DELLE PROFESSIONI DEL WEB
Art. 1 (principi generali)
1. L’esercizio delle attività lavorative e professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c.
2. La presente legge garantisce il libero esercizio delle attività lavorative e professionali delle professioni web, attività non regolamentate ai sensi dell’articolo 2223 del Codice e definite nell’ art. 2 della presente legge, in qualunque modo e forma esercitate, anche in via subordinata ed in forma societaria, allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità, la correttezza e la responsabilità della prestazione richiesta.
Art. 2 (le professioni del web)
1. Le professioni del web comprendono le figure professionali che, in qualsiasi forma di inquadramento lavorativo, sia nel settore pubblico che privato, si occupano di produzione, sviluppo, manutenzione, fornitura di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni informatiche con tecnologia internet, intranet ed extranet.
2. Le professioni del web sono suddivise in macro-categorie di competenza, qui di seguito definite:
a) Produzione e/o fornitura di sistemi e applicazioni
b) Manutenzione di sistemi e applicazioni
c) Consulenze
d) Altri servizi connessi all’attività professionale nel web
3. L’elenco delle attività lavorative e professionali delle professioni web, è definito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) secondo quanto definito ai commi 1 e 2 del presente articolo, uniformando le figure professionali secondo le direttive internazionali definite dall’Unione Europea e sentite le associazioni di categoria.
4. Alle macro-categorie di cui al comma 2 dell’art. 2 corrisponderanno nuovi codici attività assegnabili ai titolari di partita IVA operanti nelle professioni del web secondo quanto definito dal D.P.R. 633/72.
Art. 3 (accesso alle professioni del web)
1. L’accesso alle attività lavorative e professionali di cui all’art.2 è libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica e senza vincolo di iscrizione ad associazioni di categoria.
2. Le associazioni di categoria, sia riconosciute che non riconosciute, sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare attestazioni di competenza e di professionalità secondo quanto stabilito dall’art. 5 della presente legge.
Art. 4 (associazioni di categoria)
1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività lavorative e professionali non rientranti nella previsione di cui all’art. 2229 del Codice Civile, sono riconosciute se soddisfano i seguenti requisiti:
a) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che escluda ogni finalità di lucro e determini l’ambito dell’attività professionale;
b) l’esistenza di un codice deontologico;
c) l’esistenza di procedure di valutazione degli associati;
2. Le associazioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo possono richiedere l’iscrizione in apposito registro tenuto presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
3. Il CNEL, sentite le associazioni di categoria di cui al comma 2, ha il compito di (1):
a) individuare i casi in cui, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi delle prestazioni professionali, che devono essere rispettati dalle parti;
b) individuare i corrispettivi minimi che devono essere rispettati dalle parti per le prestazioni professionali, nonché i corrispettivi che devono essere applicati dalle parti per le prestazioni imposte, in modo tale che i predetti corrispettivi siano rapportati al costo della prestazione, comprensivo delle spese e del compenso del professionista.
Art. 5 (attestazioni professionali e certificazioni)
1. Le associazioni di cui all’art. 4 possono rilasciare periodicamente, previa le necessarie verifiche, attestazioni professionali o certificazioni ai propri associati.
2. Le attestazioni professionali e le certificazioni di cui al comma 1 del presente articolo non sono requisito necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa e professionale e sono riconosciute come competenza previsto dalle direttive comunitarie.
3. Le attestazioni professionali si riferiscono all’assegnazione di un titolo di partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento formativo e devono riportare i seguenti dati:
a) Dati identificativi ed emblemi dell’associazione;
b) Chiara definizione dell’ambito di rilascio dell’attestato e dell’argomento;
c) Data di rilascio;
d) Dati di riconoscimento dell’associato.
4. Le certificazioni professionali si riferiscono all’assegnazione di un titolo di attestazione di competenza e conoscenza nell’ambito dell’attività professionale e deve rispettare i seguenti requisiti, oltre a quelli indicati per le attestazioni professionali al comma 3 del presente articolo:
a) Definizione dei requisiti per ottenere il titolo;
b) Valutare la conoscenza tramite una terza autorità di garanzia;
c) Prevedere un limite temporale di valenza non inferiore ai sei mesi e non superiore ai ventiquattro mesi.
Art. 6 (tutela professionale)
1. Il professionista che opera nei settori di cui all’art. 2 della presente legge deve assicurare un’adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione medesima, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche, la salvaguardia dell’autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l’adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.
2. Per la tutela di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti o collaboratori con contratti atipici.
Art. 7 (incentivi)
1. I titolari delle attività previste dall’art. 2 comma 2 beneficiano per il biennio 2004/2006 di un credito d’imposta pari al 30% per gli investimenti effettuati nell’acquisto di attrezzature e applicazioni informatiche necessarie per la crescita tecnologica dell’attività svolta.
2. Oltre ai benefici del comma 1 del presente articolo è previsto un credito d’imposta pari al 30% per le spese sostenute per la formazione nei settori definiti dall’art. 2 comma 2 della presente legge.
NOTE:
(1) = DDL sulle professioni intellettuali