Il 1 luglio 2019 è partita ufficialmente la rivoluzione dello scontrino elettronico. Il provvedimento ha inizialmente riguardato le attività comme30rciali con un volume d’affari superiore ai 400mila euro annui. Dal 1 luglio 2020 però la misura è stata estesa a tutte le attività, ad esclusione di quelle non obbligate alla certificazione dei corrispettivi. Oggi la normativa è una realtà diffusa su larga scala in Italia e che deve essere conosciuta da chiunque sia intenzionato a entrare nel mondo imprenditoriale. Anche perché le due moratorie sono state previste fino a gennaio 2020 e fino a giugno 2020. Insomma, è necessario allinearsi.
Che cos’è lo scontrino elettronico
Lo scontrino di carta che ha caratterizzato per decenni il commercio italiano è destinato a scomparire. Lo scontrino elettronico infatti, grazie all’utilizzo di registratori di cassa telematici, è in grado di inviare i dati di ogni singolo pagamento all’Agenzia delle Entrate. In questo modo proseguirà il processo di demateralizzazione dell’apparato fiscale e, al tempo stesso, sarà possibile imporre un’ulteriore spallata all’evasione. Anche perché, è bene ricordarlo, al partire dal primo gennaio 2019 è scattato anche l’obbligo della fatturazione elettronica nel mondo del B2B.
Tutto ruota attorno ai così detti corrispettivi giornalieri, che devono essere comunicati dal commerciante all’Agenzia delle Entrate. Chi usa un registratore di cassa telematico deve comunque preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa. Dopo questa operazione infatti sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file.
Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi: o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente dovesse avere problemi di connessione internet del suo RT. In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT: sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
La tabella di marcia dello scontrino elettronico
La misura messa a punto dal Governo prevede dunque di poter completamente abbandonare lo scontro cartaceo a favore di quello elettronico. In tal senso è importante tenere bene a mente le date che rappresentano, a livello normativo, le tappe fondamentali di questa novità. Del resto, come detto in apertura, chiunque oggi voglia entrare nel mondo imprenditoriale deve conoscere tutto ciò che ruota attorno allo scontrino elettronico.
- 1 luglio 2019: è scattato l’obbligo dello scontrino elettronico per tutte le attività commerciali caratterizzate da un volume d’affari superiore ai 400mila euro. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione pubblicata l’8 maggio 2019 (esattamente la numero 47), ha specificato come il volume d’affari a cui fare riferimento fosse quello relativo all’anno 2018 (in generale dunque all’anno solare precedente).
- 31 dicembre 2019: fino a questa data, l’obbligo dello scontrino elettronico (e dunque della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) non è stato applicato alle operazioni collegate e a quelle non soggette alla certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015. Discorso analogo per quelle collegate e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. A partire dal 1 gennaio 2020 rientrano nell’obbligo anche queste attività.
- 1 luglio 2020: a partire da questa data, come chiarito in apertura, tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Fino a giugno 2020 non erano previste sanzioni, che adesso invece sono entrate in vigore.
Le sanzioni
Non abbiamo parlato di obbligo in maniera casuale. La Legge di Bilancio 2020 infatti, approvata a ottobre del 2019, ha introdotto una sanzione amministrativa per i commercianti che rifiutino di inserire il codice fiscale del consumatore nella transazione elettronica o che non trasmettano i dati di ogni singola prestazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare si va dai 500 ai 2.000 euro a seconda di una serie di variabili applicati ai casi reali. È importante dunque tenere bene a mente questo aspetto.
Fondamentale sottolineare come la normativa preveda sanzioni anche nel caso in cui i commercianti rifiutino pagamenti con bancomat o carte di credito da parte dei clienti. In questo caso la sanzione è di 30 euro, a cui si aggiunge il 4% dell’importo della transazione che si sarebbe dovuto effettuare. Secondo quanto previsto dalla legge dunque, pagare senza contanti è un diritto per i consumatori. Tenetelo bene a mente.
Le novità per i clienti
Per il cliente finale le novità sono poche ma sostanziali. L’acquisto di beni e servizi rimane infatti identico, nelle attività commerciali c’è sempre una cassa (con registratore telematico) presso cui effettuare le transazioni. Rispetto al passato però, il commerciante non è più obbligato a consegnare uno scontrino cartaceo. Di contro il cliente riceve un documento commerciale (comunque non valido ai fini fiscali) cartaceo o via email.
Sarà dunque questo documento a poter essere utilizzato per esercitare i diritti di reso e garanzia. Allo stesso modo il cliente privo di scontrino non potrà più essere multato a seguito di un eventuale controllo della Guardia di Finanzia fuori dai negozi. Gli agenti potranno però chiedere la cifra spesa, verificando successivamente che il negoziante abbia effettivamente registrato quella cifra all’interno del registratore di cassa telematico.
Scontrino elettronico, gli esonerati dall’obbligo
Ci sono dei casi di esonero dall’obbligo dello scontrino elettronico (e di tutte le regole illustrate sino ad ora). Il 10 maggio 2019 infatti il Ministero dell’Economia e della Finanze ha emanato il Decreto con il quale ha regolamentato questi esoneri. In particolare, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2019 e all’articolo 1, comma 1, si specifica come l’obbligo non si applichi per le operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996. Tra queste rientrano:
- prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimenti della patente di guida;
- trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli con bagagli al seguito mediante qualunque mezzo esercitato;
- vendita di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini da parte di venditori ambulanti non muniti di attrezzature motorizzate;
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato;
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
- vendita di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
- somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- vendita di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere.
La lotteria degli scontrini
A partire dal 1 gennaio 2021 prenderà il via la così detta lotteria degli scontrini, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. Dopo innumerevoli proroghe e modifiche, la misura sembra essere finalmente ai nastri d’avvio. Non a caso, a partire proprio da dicembre 2020, si può chiedere il codice per partecipare alle estrazioni, e puntare a vincere i premi in palio. Non mancano le novità dell’ultima ora: la nuova manovra all’esame delle Camere cancella infatti i premi per i pagamenti con denaro contante; resterà solo la sezione cashless, con il fine di incentivare l’uso di carte e bancomat.
In cosa consiste però questa lotteria degli scontrini? Si tratta di una vera e propria lotteria a partecipazione facoltativa: solo chi comunicherà il proprio codice al commerciante concorrerà alle estrazioni. Potranno partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Il gioco a premi anti evasione si lega all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli operatori IVA, ovvero lo scontrino elettronico.
Le condizioni della lotteria
Sarà la prima misura anti-evasione che coinvolgerà direttamente il consumatore, il quale al momento dell’emissione dello scontrino dovrà fornire al rivenditore del bene o al professionista il proprio codice lotteria per poter partecipare all’estrazione dei premi mensili ed annuali previsti. Il codice rilasciato finirà nel calderone di dati che il titolare di partita IVA dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, fornirà le informazioni necessarie per l’estrazione a sorte all’Agenzia dei Monopoli.
Ogni settimana ci saranno 15 estrazioni, con premi da 25.000 euro per il consumatore e di 5.000 euro per i negozianti. Saranno invece 10 le estrazioni mensili, con premi da 100.000 euro e 20.000 euro per i negozianti. A questi si aggiunge poi il maxi-premio di fine anno, pari a 5 milioni di euro per il consumatore ed 1 milione per il negoziante. Il primo passo utile per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini sarà dotarsi del codice lotteria, da richiedere a partire dal 1° dicembre 2020 sul portale dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.