Roma – Prendo spunto dalla domanda che si poneva solo qualche giorno fa un lettore di PI, per effettuare un mia – personale – precisazione. La questione era posta a margine della notizia dell’avvenuto sequestro, presso una radio, di qualche migliaio di mp3 e di diversi cd senza il famigerato bollino S.I.A.E.: “Posseggo in casa diversi cd e vinili acquistati anche all’estero e nessuno possiede il bollino in parola. Sarò forse un fuorilegge?” .
In molti criticano la legge italiana ed in particolare quella sul diritto d’autore: prima, però, di procedere con un purificatore rogo sull’altare del forum di turno, sarebbe forse il caso di esaminare da vicino le norme che regolano la materia.
L’art. 171 ter , lettera d), della l. 633/1941 sanziona penalmente chi: ” d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (1).”
L’art 3 del D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, Regolamento di esecuzione in forza della legge appena citata) n. 338 del 2001, prevede: “Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione.”
In giurisprudenza: “In materia di protezione del diritto d’autore, in applicazione del divieto di interpretazione analogica “in malam partem”, la detenzione di videocassette munite di regolare timbro Siae, ancorché recanti la dicitura “abbinamento editoriale” ma non accompagnate alle relative pubblicazioni, non costituisce violazione della legge penale, e in particolare della lettera d) del comma 1 dell’art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633 (come sostituito dall’art. 14 l. 18 agosto 2000 n. 248), che concerne le ipotesi di elusione dei diritti d’autore mediante la messa in vendita di prodotti privi di contrassegno o muniti di contrassegno contraffatto o alterato”. Cassazione penale, sez. III, 15 novembre 2001, n. 45861.
Da questo sintetico quadro emerge:
A) la fattispecie astratta punita è la vendita o il noleggio di supporti privi del contrassegno, per cui la semplice detenzione per altri fini (tra cui di certo quello del lettore-collezionista) non è penalmente rilevante. Trattandosi di materia penale non è ammessa l’analogia né l’applicazione estensiva, pertanto: in dubio, pro reo . La sentenza citata esprime proprio questo concetto: in mancanza di una norma precisa che preveda una ben determinata fattispecie, non è consentito, in ambito penale, interpolare o interpretare estensivamente.
B) l’acquirente privato non si deve (dovrebbe!?) preoccupare che il bollino sia presente sul supporto , perchè la legge prevede che possa essere posto anche sulla custodia o sulla confezione, non essendoci altra norma che imponga (per fortuna!) al privato, per uso privato, di conservare la confezione (il cellophane , per capirci…).
C) Due sono le situazioni previste dal legislatore e due sono le discipline: il venditore o il noleggiatore (e/o gli altri soggetti ai fini indicati) non può detenere supporti privi del contrassegno; il privato, per uso privato, li può detenere .
D) Quanto detto sub C) non significa che sia legittimo detenere supporti senza bollino S.I.A.E. ma contenenti opere abusivamente duplicate, perchè in questo modo si va a violare non l’art. 171 ter , ma, se del caso, il 171 bis o un’altra norma.
Io, almeno, ho aperto, esaminato e rivoltato diversi CD originali dalla libreria e nessuno aveva il bollino. Non sentendomi un fuorilegge ho dovuto pensare ad una soluzione legittima di un acquisto legittimo (non sempre è così purtroppo…) e come sopra ho concluso: d’altronde quando lo si acquista, l’originale ha il suo bel bollino luminescente in bella vista che va a finire regolarmente nella pattumiera…..
Non si deve però andare oltre e pensare che un cd taroccato ad arte con false serigrafie sia la stessa cosa di un originale o che possono duplicarsi i cd solo perchè non devono recare (in casa propria) il contrassegno S.I.A.E.
A ciascuno il suo, insomma.
Avv. Andrea Buti
StudioButi.it