Si possono videosorvegliare i dipendenti?

Si possono videosorvegliare i dipendenti?

di Luca Giacopuzzi - E' lecito installare telecamere e webcam per controllare cosa fanno i dipendenti in azienda? Le cam di sorveglianza possono essere piazzate a piacimento? Ecco cosa dice la legge
di Luca Giacopuzzi - E' lecito installare telecamere e webcam per controllare cosa fanno i dipendenti in azienda? Le cam di sorveglianza possono essere piazzate a piacimento? Ecco cosa dice la legge

La videosorveglianza ha assunto una diffusione tale, specie in un contesto d’impresa, da rendere improrogabile una disamina del fenomeno anche in termini giuridici.
Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche giuridicamente legittimo: è questa la premessa da cui muovere. Ma quali sono le norme che disciplinano l’utilizzo delle telecamere?

In un Paese come il nostro che, a differenza di altri, non si è dotato di una regolamentazione organica in tema di videosorveglianza, il quesito appare tutt’altro che banale. In mancanza – come detto – di una normativa di settore, il fenomeno va anzitutto esaminato alla luce delle disposizioni in tema di privacy, in quanto le stesse si applicano in presenza di un qualunque trattamento di “dati personali”; ove per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona identificata o identificabile”.

Atteso, dunque, che è l’identificabilità della persona il concetto su cui s’incardina la normativa in questione, non vi è alcun dubbio che l’immagine di un soggetto – proprio perché permette il riconoscimento dello stesso – possa ricevere tutela ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03).

Di ciò, del resto, è ben consapevole l’autorità Garante per la protezione dei dati personali, più volte intervenuta in tema di videosorveglianza con significativi provvedimenti. Tra essi, merita di essere segnalato il “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004: analizziamone, seppur per cenni, il contenuto.

La prima regola operativa risponde al principio di necessità , inteso come prerequisito essenziale, nel senso che l’acquisizione, attraverso sistemi di videosorveglianza, di immagini che rendano identificabile la persona interessata è lecita laddove le finalità perseguite mediante tale trattamento non possano essere realizzate con l’impiego di dati anonimi od altri sistemi meno invasivi. Ciò riprende ed esplicita, in tema di videosorveglianza, regola di analogo contenuto inserita nel Codice della Privacy: l’art.3.

Muovendo, poi, dal presupposto che il consenso della persona oggetto delle riprese mal si presta a rappresentare il presupposto su cui fondare la legittimità del trattamento in questione, l’Ufficio del Garante consente di prescindere dal consenso dell’interessato quando chi intende rilevare le immagini persegue un interesse legittimo attraverso mezzi di prova ovvero fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, e simili accadimenti. Il concetto è enunciato trattando del principio di liceità , partitamente preso in rassegna.

Altra importante regola pratica si ricava da una lettura del principio di proporzionalità . Alla luce di detto principio, “in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza”, la rilevazione delle immagini (e non già – si badi – la sola registrazione delle stesse) andrebbe evitata. Così, testualmente, il Garante, che, per maggior chiarezza, aggiunge: “Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili”. Di immediata evidenza la ratio del precetto: la videosorveglianza deve essere considerata come la scelta dettata dall’insufficienza degli altri sistemi di deterrenza, e non già come la scelta più conveniente, in termini economici o meno.

È stato peraltro chiarito che, sempre in applicazione del principio di proporzionalità, l’eventuale conservazione dei dati raccolti deve essere limitata al tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità perseguita: a poche ore o, al massimo, alle ventiquattrore successive alla rilevazione. Fatte salve – beninteso – speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di esercizi nonché nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità o della polizia giudiziaria.

Da ultimo, è preso in esame il principio di finalità , principio che obbliga il titolare a perseguire unicamente finalità di sua pertinenza. Il dato è importante, e l’Authority lo ricorda stigmatizzando il comportamento dei molti soggetti (sia privati sia pubblici) che si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza “pubblica”, prevenzione o accertamento dei reati; finalità che, invece, competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria ovvero a forze armate o di polizia.

Se quanto precede costituisce un (sintetico) quadro dei principi su cui poggia la normativa italiana in tema di “data protection”, va osservato che un’analisi del “fenomeno videosorveglianza” che circoscrivesse lo stesso entro i confini tracciati dalle disposizioni in tema di privacy sarebbe certamente incompleta e inappagante.

La tutela della privacy – in altri termini – non è l’unico obiettivo cui si deve tendere, sotto un profilo legale, nell’implementare in azienda un sistema di videosorveglianza che sia realmente “a norma di legge”.

Lo stesso Ufficio del Garante a più riprese ha avuto modo di precisare che, ove si intenda impiegare tale tecnica sul luogo di lavoro, va tenuto conto che lo Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti e di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e, nel caso in cui il loro impiego risulti necessario per altre finalità, prescrive alcune garanzie.

Il dato è importante, sebbene gli interventi dell’Authority, che si muovono su linee generali, non risolvono i problemi giuslavoristici che l’utilizzo della videosorveglianza pone.
Non sfugge, tuttavia, la chiara indicazione di principio: a monte di ogni progetto di videosorveglianza è necessario valutare in termini rigorosi se il controllo attuato a mezzo dello stesso possa aver ad oggetto anche la prestazione lavorativa.

In questa prospettiva assume particolare rilievo l’art. 4 L.300/70, che stabilisce in modo inequivoco il divieto di controllo a distanza. La norma, al primo comma, così dispone: “È vietato l’uso di apparecchi audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
La durezza del divieto è però mitigata al comma successivo, che – contemperando l’interesse del datore di lavoro alla produzione con quello del dipendente alla propria riservatezza – ammette la presenza in azienda di impianti e apparecchiature di controllo (ove – beninteso – l’installazione avvenga per esigenze produttive o di sicurezza del lavoro) dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. In tal caso, comunque, l’installazione di detti impianti è il momento conclusivo di un iter obbligato, che prescrive precisi oneri di consultazione sindacale.

Avv. Luca Giacopuzzi
www.lucagiacopuzzi.it

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Pubblicato il
13 nov 2007
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