SIAE ha deciso di prendere posizione sull’ affaire bollini difendendone l’importanza come strumento antipirateria . A pochi giorni dalla pubblicazione su Punto Informatico di due articoli su un argomento perlopiù ignorato dai media mainstream, SIAE ha pubblicato una nota in cui ribadisce la centralità del bollino . Il bollino viene infatti considerato come indizio di potenziale violazione.
SIAE fa esplicito riferimento a tre sentenze della Corte di Cassazione, quelle con cui viene stabilito “che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno”. SIAE però sottolinea come la Corte abbia ribadito che la diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere rimanga una violazione del diritto d’autore passibile anche di sanzioni penali. “Per ciò che concerne il contrassegno (il cosiddetto bollino, ndr) – scrive SIAE – la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica”.
Questa regola, come sanno i lettori di Punto Informatico non fu comunicata in via amministrativa dall’Italia all’Unione Europea, il che l’ha resa irrilevante penalmente . La Cassazione però – sottolinea SIAE – “precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc.”
Nessuno sconto sulla pirateria dunque, ed anzi la Corte – evidenzia SIAE – “afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale valenza indiziaria della illecita riproduzione e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate”.
Secondo SIAE, il bollino nasce come uno strumento d’immediata utilità “sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore. Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella lista nera dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno”.
La presa di posizione di SIAE non ha lasciato indifferenti i giuristi Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, che hanno inviato a Punto Informatico la loro contro-analisi. E sottolineano: da novembre 2007 il contrassegno SIAE non è più obbligatorio, ma il sito SIAE non lo dice. Roma – Gli articoli pubblicati nelle ultime settimane su Punto Informatico ed il tam tam delle ultime ore in Internet hanno costretto la SIAE a prendere posizione sull’ormai nota vicenda dell’illegittimità della disciplina italiana in materia di obbligo di apposizione del contrassegno sui supporti contenenti opere dell’ingegno.
La risposta dell’Ente di Viale dell’Astronomia circa le conseguenze della Sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nel caso Schwibbert è, tuttavia, tardiva, ambigua ed imprecisa.
La tardività discende dalla circostanza che la SIAE nel comunicato pubblicato sul proprio sito il 18 aprile propone una sua interpretazione – come si è anticipato ambigua ed imprecisa – della recente Sentenza della Corte di Cassazione Penale segnalata nei giorni scorsi da Daniele Minotti .
L’illegittimità della disciplina nazionale in materia di obbligo di apposizione del contrassegno deriva, tuttavia, direttamente dalla Sentenza della Corte di giustizia UE del novembre 2007.
La SIAE ha, dunque, atteso cinque mesi prima di informare i propri utenti di tale decisione e del suo contenuto.
L’ambiguità della posizione assunta dall’Ente di Viale dell’Astronomia in merito alla questione della sussistenza nel nostro Ordinamento di un obbligo di apposizione del contrassegno deriva, invece, dalla circostanza che nel suo comunicato la SIAE omette di chiarire che a seguito della citata decisione della Corte di Giustizia non sussiste più nell’ordinamento italiano alcun obbligo di apporre il contrassegno SIAE su supporti diversi da quello cartaceo contenenti opere dell’ingegno.
Al riguardo, infatti, nel comunicato ci si limita a segnalare che “la presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate”.
La Società italiana autori ed editori, tuttavia, omette di riferire che la stessa Corte di Cassazione nella decisione oggetto del comunicato ha chiarito che l’obbligo di apposizione del bollino deve ritenersi, allo stato, insussistente, non solo sotto il profilo penale ma anche sotto quello civile ed amministrativo.
Ma vi è di più.
La SIAE, infatti, attraverso le pagine del proprio sito continua ad ammonire pubblico ed utenti circa le conseguenze sanzionatorie della mancata apposizione del contrassegno sui supporti contenti opere dell’ingegno posti in distribuzione.
Si tratta di una condotta che, qualora fosse stata posta in essere da un imprenditore sul libero mercato nei confronti dei consumatori anziché da un Ente Pubblico al quale lo Stato ha affidato, in regime di monopolio, talune funzioni di carattere pubblicistico costituirebbe, senza ombra di dubbio, una condotta commerciale scorretta perché aggressiva in quanto volta a influenzare le scelte economiche di consumatori ed utenti, paventando loro conseguenze sanzionatorie in realtà inesistenti.
Perché la SIAE non ha rimosso il riferimento a tali sanzioni per l’ipotesi di mancata apposizione del contrassegno? Perché non ha chiarito che, ormai dal lontano novembre 2007 apporre il contrassegno non è più obbligatorio?
Il comunicato pubblicato nelle scorse ore sul sito dell’Ente di Viale dell’Astronomia è, infine, poco puntuale perché, in esso, si ricorda che il bollino è uno strumento di controllo idoneo a semplificare le verifiche circa l’avvenuto assolvimento dei diritti d’autore da parte dei distributori di opere dell’ingegno e se ne tratteggia l’apposizione come una scelta quasi volontaria da parte del distributore.
Come è noto, tuttavia, non è così.
L’apposizione del contrassegno SIAE costituisce – rectius avrebbe dovuto costituire qualora le relative norme impositive fossero state approvate attraverso un corretto processo di produzione normativa – un obbligo ex lege imposto ai distributori di supporti contenenti opere dell’ingegno a tutela di un interesse non già di questi ultimi ma, piuttosto, dei titolari dei diritti.
Mentre, dunque, qualora oneri e costi relativi all’apposizione del contrassegno fossero stati sopportati dai titolari dei diritti avrebbe potuto parlarsi di scelta commerciale autonoma e volontaria, non sussiste alcun dubbio circa la circostanza che i distributori di contenuti protetti da diritto d’autore hanno sopportato tali ingenti costi ed oneri solo ed esclusivamente perché la SIAE lo ha da loro preteso in forza di una legge.
Ciò apre, dunque, le porte all’ultima questione sollevata dalle pagine di Punto Informatico qualche giorno fa: cosa intende fare SIAE in relazione agli importi sin qui incamerati in forza di disposizioni di legge mai validamente entrate a far parte dell’Ordinamento italiano?
Non possono essere i nostri imprenditori né gli artisti che si autoproducono ad assorbire gli oneri ed i costi loro imposti illegittimamente ed a favore di soggetti terzi.
SIAE dovrebbe restituire il maltolto e, magari, rivalersi poi sul Governo italiano per le conseguenze derivatele dall’errore da questo commesso o, piuttosto, dai titolari dei diritti che sono, in ultima analisi, gli unici ad aver tratto un concreto beneficio dall’apposizione di quell’arcaico strumento di controllo rappresentato dal famigerato bollino.
Anche su questo, tuttavia, SIAE tace.