Chi si macchia di reati a sfondo sessuale, ha trascorso del tempo in carcere e sta scontando un periodo di libertà vigilata non ha il permesso di accedere ai social network o a siti analoghi che consentono stabilire relazioni ed esprimersi in Rete. A deciderlo , una corte del New Jersey, nel rispondere alle richieste di due colpevoli di reati sessuali, che hanno ritenuto incostituzionale una tale proibizione.
I due cittadini che sono ricorsi in appello, soggetti alla privazione dell’accesso ai social network con identità reali o pseudonimi, come previsto fin dal 2010 in New Jersey dalle regole che governano il regime di libertà vigilata, avevano chiesto di riesaminare il loro caso in quanto ritenevano che la proibizione ledesse i loro diritti ad esprimersi e ad associarsi, garantiti dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense. Diritti che non vanno compressi nemmeno in Rete, definita come “un aspetto della vita moderna sempre più pervasivo e vitale”: un’argomentazione comune ad altri casi sollevati negli States.
I giudici non hanno nulla da obiettare riguardo al valore dei social network e riconoscono che “siti come Facebook e Linkedin sono utilizzati per una grande varietà di obiettivi che vanno al di là della comunicazione interattiva con terzi”, ammettendo dunque la possibilità che fungano da canale per manifestare il proprio pensiero e per informarsi. La proibizione imposta ai sexual offender, però, rappresenterebbe una precauzione necessaria , spiegano i giudici nella loro decisione, in quanto l’ambiente dei social network agevolerebbe l’intessersi di conversazioni che potrebbero spingere il colpevole a ricadere nei propri errori . Bandire dei criminali sessuali dai social network “ha lo scopo di impedire a tali criminali di partecipare a dannose discussioni interattive su Internet con bambini o estranei che potrebbero cadere vittima di un loro comportamento recidivo”.
In sostanza, secondo i giudici i social network non sono l’unico strumento con cui in Rete ci si può informare e si può dare voce alla propria opinione, e il criminale può in ogni caso ottenere un permesso per accedere a un sito particolare “per questioni di lavoro o per altri ragionevoli scopi”. Le leggi del New Jersey sarebbero già dunque caratterizzate da un giusto equilibrio che “bilancia le importanti istanze della pubblica sicurezza con i diritti del criminale alla libera espressione e all’associazione”.
Se i giudici del New Jersey propendono dunque per concedere ai colpevoli di reati sessuali un accesso selettivo alla Rete , monitorato e concesso su autorizzazione per motivazioni rilevanti, l’orientamento della giurisprudenza statunitense è vario: il North Carolina ha recentemente definto troppo vaga una previsione legislativa analoga a quella del New Jersey, mentre altri stati sembrano preferire puntare sull’effetto deterrente di una identificazione immediata , proibendo anonimato e pseudonimato per i colpevoli di reati sessuali, o sullo stigma che i colpevoli recano con sé, obbligandoli a dichiarare pubblicamente i propri misfatti sulle pagine dei social network o rendendoli rintracciabili dai concittadini della Rete. Non bastassero le disposizioni delle autorità, il settore privato ha da tempo serrato i ranghi, compilando liste di iscritti registrati come sexual offender o operando purghe di profili. Non senza amministrare ingiustizie .
Gaia Bottà