Fa discutere la decisione della Corte d’Appello USA del Nono Circuito , che mette nero su bianco l’obbligo per i fornitori di servizi online di ottenere preventivamente dai consumatori il consenso su qualsiasi eventuale modifica al contratto debba essere introdotta nel corso del suo periodo di validità .
Sebbene relativa ad un caso specifico nato dalla denuncia di un utente, la questione potrebbe influenzare grandemente l’attuale pratica di contrattazione prediletta dalle società grandi e piccole, poco inclini a considerare la parte contraente come un soggetto attivo piuttosto che un mero oggetto con mera capacità di firma.
Tutto è nato dall’iniziativa legale di Joe Douglas, cliente di AOL voice, il cui account è stato in gran silenzio trasferito alla società Talk America, quando quest’ultima ha rilevato il segmento di business da AOL. Talk America ha modificato le condizioni contrattuali dell’account , ma per anni Douglas non se n’è accorto perché le fatture e il servizio non avevano subito apparenti variazioni.
Accortosi infine della cosa, l’uomo ha provveduto ad imbastire una class action contro Talk America, che ha risposto per le rime ribattendo che il nuovo contratto di servizio era liberamente accessibile sul sito web della società, sostenendo implicitamente che non c’era obbligo alcuno ad avvertire direttamente il consumatore .
La Corte Distrettuale ha in prima istanza dato ragione a Talk America, ma la decisione in appello del Nono Circuito ha ribaltato la sentenza precedente, dando piena ragione al querelante: non vi era ragione per pretendere che Douglas visitasse ogni giorno il sito web del contratto per verificare continuamente il suo stato, ha stabilito la corte federale. “Al contrario, una parte non può modificare unilateralmente i termini di un contratto; essa deve ottenere il consenso dell’altra parte prima di farlo… Questo perchè un contratto revisionato è una mera offerta e non è applicabile al contraente prima dell’accettazione”, ha scritto inoltre il giudice.
Non solo il nuovo contratto andava sottoposto all’utente-consumatore, ma la sua validità doveva essere subordinata ad una ulteriore accettazione del contratto modificato . Un vero e proprio ribaltamento, considerando che l’attuale politica contrattuale preferita dai legali delle aziende è quella “unilaterale” dell’accettazione implicita dei contratti revisionati.
Secondo alcuni esperti, la decisione si applica solo al caso specifico e non può essere considerata di carattere generale, ma se l’iniziativa del consumatore il cui contratto è stato “aggiornato” suo malgrado dovesse generare proseliti, ci potrebbero essere gli elementi per un cambiamento di rotta sostanziale. Almeno negli States: in Italia, il caso richiama alla mente certi contratti ADSL cangianti al ritmo delle stagioni , persino di difficile consultazione senza richiesta formale e telefonata di rito al call center di turno.
Alfonso Maruccia