Tariffe indicizzate: consenso scritto per aumento

Tariffe indicizzate: consenso scritto per aumento

Secondo il TAR del Lazio non è possibile applicare l'aumento delle tariffe in base all'inflazione, senza un esplicito consenso scritto dell'utente.
Tariffe indicizzate: consenso scritto per aumento
Secondo il TAR del Lazio non è possibile applicare l'aumento delle tariffe in base all'inflazione, senza un esplicito consenso scritto dell'utente.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Telecom Italia su alcune disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) relative all’adeguamento delle tariffe dei contratti telefonici in base all’inflazione. I giudizi amministrativi hanno confermato l’obbligo di chiedere un consenso scritto. Iliad Italia ha invece ottenuto l’annullamento della disposizione che consente una durata minima del contratto superiore a 24 mesi.

Consenso scritto per adeguamento tariffe

Alcuni operatori avevano annunciato le cosiddette “clausole inflattive” a fine 2022. In pratica, le tariffe sarebbero aumentate in base all’indice dei prezzi al consumo (IPCA) dell’ISTAT. AGCOM ha approvato a fine 2023 la delibera 307/23/CONS che vieta l’adeguamento senza l’accettazione scritta dell’utente per i contratti che non prevedono tale meccanismo.

TIM ha comunicato il 5 giugno 2024 che non applicherà più le suddette clausole. L’operatore ha tuttavia presentato ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento di alcune disposizioni della delibera 307/23/CONS, tra cui l’art. 8-quater, comma 1 che stabilisce l’obbligo del consenso scritto per l’adeguamento in base all’inflazione.

I giudizi amministrativi hanno respinto il ricorso, confermando la validità del suddetto articolo. Il TAR ha invece accolto il ricorso relativo ai commi 2, 4 e 7.

Contrariamente a quanto stabilito dalla delibera AGCOM, gli utenti non possono recedere dal contratto senza penali, se viene applicato un aumento basato su un indice diverso da quello ISTAT. Inoltre non possono chiedere il passaggio ad un’offerta analoga che non prevede l’adeguamento, se l’aumento è superiore al 5% del canone. I commi 2, 4 e 7 dell’art. 8-quater sono annullati.

In seguito al ricorso di Iliad Italia, i giudici hanno annullato anche il comma 6 dell’art. 5 che consentiva una durata minima del contratto superiore a 24 mesi, se l’offerta include un’apparecchiatura terminale. La durata può essere superiore (ad esempio 48 mesi) solo se l’acquisto dell’apparecchiatura avviene successivamente con un nuovo contratto.

Fonte: Repubblica.it
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Pubblicato il
10 dic 2024
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