Roma – E’ solo un parere ma è un parere pesante quello espresso ufficialmente dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza in merito all’offerta di interconnessione 2002 di Telecom Italia. Perché l’Antitrust ha esplicitato tutta la propria insoddisfazione per quanto sostenuto dall’operatore dominante, l’ incumbent .
Il parere dell’Autorità, richiesto dall’Authority TLC, riguarda quattro punti fondamentali le cui ricadute toccano non solo gli altri operatori ma, a cascata, l’utenza tutta.
Il punto più rilevante riguarda l’ Ultimo miglio e il fatto che per l’ingresso nel mercato degli altri operatori Telecom pratichi secondo l’Antitrust condizioni sfavorevoli a questi ultimi. La proposta Telecom, scrive l’Antitrust, “deve considerarsi inadeguata in quanto non rispetta il richiesto principio di parità di trattamento interna-esterna, dato che sono stati attribuiti in capo agli operatori interconnessi numerosi oneri non riscontrabili in eguale entità nell’analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia”. Con una terminologia molto tecnica, dunque, si dà ragione ai tanti operatori che da lungo tempo denunciano una disparità di trattamento che nuoce loro, dunque alla concorrenza e agli utenti finali. Il meccanismo dell’Ultimo miglio, d’altro canto, non è praticamente ancora stato avviato nel nostro paese.
In secondo luogo l’Antitrust concorda sull’esigenza che Telecom Italia presenti il riferimento della propria offerta di interconnessione con il massimo anticipo. Si chiede dunque che nell’approvare il listino 2002 si decidano anche termini brevi entro i quali l’incumbent sia tenuto a presentare l’offerta 2003 (oggi è il 2 aprile 2003).
Altro punto fondamentale destinato ad incidere sulle tariffe è la richiesta di ulteriore riduzione degli oneri con il listino 2002 per gli altri operatori. “L’Autorità – è scritto nel parere – non può non rilevare che le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione proposte da Telecom Italia nell’OIR 2002, pur presentando una riduzione rispetto a quanto fissato nell’OIR 2001, appaiono attestarsi su valori che continuano a discostarsi, ad esempio per il servizio di interconnessione su doppio SGT, dai valori corrispondenti di best practice europea”. Al principio della best practice, cioè dei migliori “prezzi europei”, come noto Telecom è tenuta ad attenersi.
Nel suo parere, infine, l’Antitrust rigetta l’ipotesi di Telecom che intendeva inserire nella regolamentazione dell’offerta anche quanto accadrebbe in caso di insolvenza degli operatori-clienti dell’azienda. “L’Autorità – si legge nel parere – ritiene fortemente discutibile, in radice, la stessa necessità di sottoporre ad attività di regolamentazione i valori economici relativi al rischio insolvenza. La materia infatti appare più correttamente trattabile a livello di specifici rapporti negoziali da stipularsi fra Telecom Italia e i diversi operatori interessati, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti”.
Alle modifiche chieste dall’Antitrust si devono sommare le riduzioni previste dal meccanismo del network cap deciso dall’Autorità TLC .