Firenze – È usuale sentire parlare, in occasioni di cause civili, di richieste di risarcimento per danni materiali e morali. Meno frequente è il riconoscimento alle parti lese dei danni esistenziali, che pure godono di una specifica identificazione. Come nel caso di un utente che, alcuni mesi fa, se li è visti riconoscere e quantificare in 5mila euro. Al cui pagamento è stata condannata Telecom Italia .
Il fatto viene segnalato da Aduc , che dà conto dell’accaduto:
“L’utente chiede, verbalmente e a mezzo fax, che la Telecom proceda alla voltura dell’utenza fino ad allora intestata al padre, appena deceduto.
Passano mesi e nulla, dall’operatore solo scuse, rinvii, rimpalli. Al che il Sig. Cerruti (l’utente che ha denunciato il fatto, ndr) decide di effettuare quello che propriamente si chiama “eccezione di inadempimento” ossia, in soldoni, “non ti pago finchè non adempi alla tua prestazione”. A questo gesto segue un primo distacco della linea con riattivazione successiva al pagamento, e un secondo distacco arbitrario e ingiustificato. Telecom, anziché volturare come richiestole, sottopone poi alla firma dell’utente un “nuovo abbonamento”, con le conseguenze economiche delle nuove attivazioni, e nuova liberatoria al trattamento dei dati personali, anche per usi commerciali e pubblicitari, senza far menzione della possibilità di negare il proprio consenso per usi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto”.
“Solo dopo la citazione a giudizio – prosegue Aduc – la compagnia si è finalmente decisa ad effettuare la voltura richiesta.
Il Tribunale di Genova ha aspramente commentato l’operato di Telecom, ritenendolo illegittimo sotto vari profili. Ha definito “grave e inammissibile” il ritardo alla volturazione e ingiustificabili le scuse addotte consistenti in “tempi tecnici necessari” definiti, forse ironicamente, “ineffabili”. “Ancor più grave, sotto il profilo della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del contratto è stato il tentativo posto in essere da Telecom di imporre all’attore la stipulazione di un contratto nuovo” e ancora: “manifestamente ingannevoli” i modi con cui “la stessa ha chiesto la liberatoria al trattamento dei dati personali, al fine di ottenere dal cliente un consenso confuso e disinformato”.
In assenza di danni patrimoniali, il Tribunale di Genova ha ritenuto di condannare Telecom Italia al pagamento della somma di 5mila euro per le spese legali e di altri 5mila per danno esistenziale (motivato dal disturbo, e dal “turbamento di serenità” patito dall’utente) “determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili, dall’ostinata, esasperante inerzia “tecnica” del soggetto da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale”.
La sentenza del giudice ligure riporta alla memoria un altro caso in cui si è avuto, da parte del Gran Giurì, il riconoscimento di un danno esistenziale: in quel caso, l’operatore condannato fu Wind , colpevole di aver provocato eccessivo stress ad un utente per una tormentata operazione di attivazione di tre linee telefoniche e per alcuni addebiti non corretti.
D.B.