Purtroppo sono ancora troppe le chiamate indesiderate che gli utenti ricevono quasi ogni giorno e a qualsiasi ora. Telemarketing e teleselling sono diventati un vero e proprio problema particolarmente difficile da risolvere. Ecco perché, come vi avevamo già annunciato alcuni giorni fa, il Garante per la Privacy ha deciso di approvare il Codice di Condotta per le società di call center.
Si tratta di una serie di regole che gli aderenti dovranno rispettare. Ne faranno parte associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. A controllarne l’efficacia sarà l’Organismo di Monitoraggio (ODM) che avrà il compito di verificarne la sua osservanza e gestirà la risoluzione dei reclami. In un comunicato stampa, il Garante per la Privacy ha spiegato:
Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto” le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc…), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
Telemarketing e teleselling: una lotta ai call center abusivi
Il problema rimane ancora aperto per tutti i call center che agiscono senza regole né controlli. Il fenomeno del telemarketing selvaggio è un serio pericolo che miete molte vittime ogni anno. Ecco perché il Garante della Privacy, con il Codice di Condotta per call center ha anche “introdotto regole per contrastare il fenomeno del sottobosco dei call center abusivi”:
Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
In quanto a efficacia occorre attendere la conclusione della fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio (ODM) e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ovviamente la speranza è che questo sia un ulteriore deterrente, come dovrebbe esserlo il Registro Pubblico delle Opposizioni, ma più efficace.