“Da martedì 1 febbraio 2011 si potrà dire di no al telemarketing, alle chiamate a pioggia con le quali le aziende contattano i clienti che hanno scelto di passare alla concorrenza o con cui propongono nuove offerte commerciali, prodotti e servizi di ogni tipo”. È questo l’annuncio pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico per informare consumatori e imprese dell’inizio di attività del Registro delle opposizioni istituito con il discusso DPR 7 settembre 2010, n. 178 .
Lo stesso comunicato, intitolato “Telemarketing: con il registro delle opposizioni si può dire di no”, prosegue poi chiarendo – si fa per dire – che ” Entra infatti in vigore il 1 febbraio la legge varata nel 2009 che cambia radicalmente la gestione degli elenchi abbonati: si passa così dall’attuale regime dell’opt-in, che prevede l’esplicito consenso del cliente per poter essere chiamato telefonicamente (consenso che spesso viene dato all’insaputa dell’utente all’atto della sottoscrizione del contratto, tra una firma e l’altra), a quello dell’opt-out che, al contrario, stabilisce che gli abbonati sono tutti contattabili, salvo quelli che si iscrivono al Registro delle opposizioni, gestito dalla Fondazione Bordoni “.
Si tratta, tuttavia, di una comunicazione istituzionale ambigua ed ingannevole che non riflette il contenuto della nuova disciplina e rischia di trarre in inganno tanto i consumatori che le imprese, persuadendo i primi che sarà sufficiente scriversi nel registro negativo per “essere lasciati in pace” e le seconde che i soli recapiti telefonici utilizzabili siano quelli non contenuti nel registro negativo.
Nessun dubbio, infatti, che il tenore complessivo del comunicato – in linea con la pressante attività di lobby che ha condotto al varo della nuova disciplina – mira a convincere il lettore della circostanza che le nuove regole abbiano sostituito il vecchio regime dell’opt-in con il nuovo regime dell’opt-out.
Non è, tuttavia, affatto così.
La nuova disciplina, infatti, ha semplicemente affiancato alla preesistente regola dell’opt-in (in forza della quale per utilizzare i numeri telefonici per finalità di marketing diretto era necessario richiedere l’esplicito consenso dell’abbonato) la nuova regola secondo la quale, limitatamente ai numeri provenienti dagli elenchi telefonici, tale consenso può ritenersi presunto, salvo che l’abbonato non abbia provveduto a iscrivere il proprio numero del registro negativo gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
L’art. 2 del DPR 178/2010, infatti, nel chiarire l’ambito di applicazione della nuova disciplina, dice espressamente che essa ” non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice “.
Si tratta, d’altra parte, di un principio ricordato, di recente, dallo stesso Garante per la privacy nel proprio provvedimento del 19 gennaio 2011, laddove si è chiarito che ” il Regolamento (quello sul funzionamento del registro negativo, ndr) non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento) “.
In tale contesto una corretta informazione istituzionale quale quella che sarebbe stato lecito attendersi dal Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe, probabilmente, dovuto dire ai consumatori che dal 1° febbraio è possibile dire di no all’utilizzo automatico del proprio numero telefonico presente nell’elenco abbonati per finalità di telemarketing ma resta importante, come lo era prima dell’attivazione del registro, prestare grande attenzione nel rilasciare il proprio consenso all’utilizzo del proprio numero, quando richiesto attraverso coupon e/o contratti.
Allo stesso modo, le imprese, avrebbero dovuto essere puntualmente informate del fatto che i numeri telefonici sin qui raccolti autonomamente da clienti e potenziali clienti ed oggetto di consenso esplicito di questi ultimi per finalità di marketing, così come quelli che potranno essere raccolti, con analoghe modalità in futuro, possono essere utilizzati a prescindere dalla eventuale iscrizione di tali dati nel registro negativo.
Dopo mesi di dibattito sull’opportunità e l’utilità delle nuove regole è arrivato il momento della “prova dei fatti” e l’informazione corretta, puntuale e completa, specie da parte dei soggetti istituzionali cui la legge la demanda, rappresenta un fattore cruciale ed irrinunciabile.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it