Telemarketing: sanzione del Garante Privacy a Illumia

Telemarketing: sanzione del Garante Privacy a Illumia

Illumia dovrà pagare una sanzione di 678.897 euro per non aver effettuato adeguati controlli sulle agenzie che svolgono attività di telemarketing.
Telemarketing: sanzione del Garante Privacy a Illumia
Illumia dovrà pagare una sanzione di 678.897 euro per non aver effettuato adeguati controlli sulle agenzie che svolgono attività di telemarketing.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto un sanzione di 678.897 euro a Illumia. La società di Bologna che fornisce servizi di luce e gas non ha effettuato controlli adeguati sulle attività promozionali affidate ad agenzie e sub-agenzie. Si tratta dell’ennesimo caso di telemarketing selvaggio.

Numerazioni non iscritte al ROC

Il Garante aveva avviato il procedimento in seguito ai reclami presentati da due utenti. Uno di essi era stato contattato sulla sua utenza mobile, nonostante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il secondo è stato contattato da un “referente dell’ufficio commerciale” di Illumia che conosceva la richiesta di passaggio ad un altra società. Dato che le attivazioni non sarebbero andate a buon fine era necessario sottoscrivere un nuovo contratto con Illumia.

In entrambi i casi, il numero chiamante non era iscritto al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC). Durante l’indagine, l’autorità ha confermato cinque violazioni del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), tra cui l’effettuazione di chiamate promozionali in assenza di un’idonea base giuridica, la mancanza di controlli lungo tutta la filiera e l’implementazione di alcune misure tecnico-organizzative con notevole ritardo rispetto all’entrata in vigore del Regolamento.

Il Garante ha quindi imposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati dei reclamanti. Illumia dovrà inoltre adottare misure tecniche e organizzative adeguate per la selezione e la vigilanza sull’operato delle agenzie esterne, implementare i necessari accorgimenti per evitare il rischio di attivazione di contratti di fornitura originati da un contatto promozionale illecito e pagare una sanzione di 678.897 euro, calcolata considerando gravità e durata delle violazioni, fatturato e l’elevato numero di agenzie e sub-agenzie coinvolte su tutto il territorio nazionale.

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Pubblicato il
23 dic 2024
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