Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica, 7 settembre 2010, n. 178 intitolato Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Si tratta, almeno dal punto di vista normativo, dell’ultimo tassello mancante per il completamento della nuova disciplina relativa all’utilizzo dei numeri di telefono contenuti negli elenchi abbonati per finalità di marketing e ricerche commerciali.
Il tratto distintivo della nuova disciplina è rappresentato dalla scelta di affidarsi al sistema dell’opt-out secondo il quale toccherà ai singoli titolari delle singole utenze telefoniche manifestare la volontà di non essere disturbati telefonicamente, procedendo all’iscrizione del proprio numero telefonico nel registro negativo del quale, appunto, il Decreto appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sancisce l’istituzione e detta le regole di funzionamento.
Il dado ormai è tratto e solo il tempo potrà dire se questa normativa costituirà davvero un compromesso tra i diversi interessi in gioco così come sostenuto dai fautori dell’iniziativa o, piuttosto, rappresenterà solo un modo per garantire ad un manipolo di imprenditori di continuare a realizzare i propri profitti anche a costo di travolgere i diritti e gli interessi dei cittadini.
Ciò che, invece, avrebbe potuto essere evitato in sede di stesura del Regolamento e, forse, può ancora essere evitato nella fase della sua attuazione è che l’applicazione delle nuove regole penalizzi – al di là delle reali buone o cattive intenzioni – gli utenti ed i consumatori.
Il primo e più evidente limite della nuova disciplina è rappresentato dalla circostanza che essa – contrariamente a quanto più volte sostenuto dai fautori dell’iniziativa legislativa per difenderne la bontà – non sostituisce il regime dell’opt-out a quello dell’opt-in ma, piuttosto, affianca il primo al secondo.
Si tratta di un aspetto evidente dalla lettura del comma 3 dell’art. 2, a norma del quale ” Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice “. Fuor di giuridichese la norma significa che gli operatori del telemarketing potranno utilizzare i numeri telefonici contenuti negli elenchi abbonati ma non anche nel registro negativo nonché quelli che – sebbene contenuti nel registro negativo – saranno stati espressamente autorizzati con le modalità in uso sino ad oggi (opt-in) ad utilizzare dai loro titolari, attraverso cartoline, coupon e/o il riempimento di form online.
In tali condizioni appare davvero difficile, lo segnalava anche l’avvocato Sarzana, comprendere come la nuova disciplina potrà garantire meglio e più efficacemente i diritti degli utenti se, di fatto, gli operatori potranno continuare ad applicare anche la vecchia.
Sotto tale profilo sarebbe necessario imporre a tutti gli operatori di comunicare al gestore del registro, in relazione ad ogni utenza telefonica ivi contenuta, se e per quali scopi dispongono di un’autorizzazione all’utilizzo di detta utenza, nonostante la stessa sia contenuta nel registro.
Il titolare dell’utenza, inoltre, andrebbe abilitato – per il tramite del gestore del registro – a revocare tale speciale autorizzazione in ogni momento, facendo così, definitivamente, prevalere la propria manifestazione di dissenso (opt-out) sul consenso fornito nel regime della previgente disciplina.
Un secondo aspetto che rischia di compromettere l’efficacia del registro quale strumento di manifestazione dell’opt-out è rappresentato dalla difficoltà con le quali gli utenti – in caso di inadempimento del gestore nel prender nota della propria volontà di non ricevere chiamate indesiderate – potranno difendersi da eventuali violazione del loro opt-out.
Fatta eccezione per la raccomandata con avviso di ricevimento, infatti, nessuna delle modalità previste per la manifestazione della volontà negativa (telefono o piattaforma telematica) prevede il rilascio all’utente di una documentazione, opponibile ai terzi (gli eventuali operatori) in relazione all’avvenuta richiesta di non essere disturbato.
Nessun cenno alla possibilità di manifestare la volontà di non essere disturbati attraverso la PEC – posta elettronica certificata – del Ministro Brunetta.
In effetti dato il clamoroso – ed annunciato – flop nella diffusione di tale strumento di comunicazione elettronica, l’eventuale inclusione di detta modalità per la manifestazione dell’opt-out non avrebbe probabilmente cambiato molto le cose ma, certo, in linea di principio, questa è esattamente una delle ipotesi nelle quali vi è l’esigenza di documentare che si è presentata un’istanza, per via telematica, in una certa data.
Un’ultima considerazione sembra opportuna in relazione ai rapporti tra il gestore del registro che nelle prossime settimane dovrà essere individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico e gli operatori. Il comma 1 dell’art. 8 prevede, infatti, che ” Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici “. Al riguardo appare auspicabile che gli standard individuati dal gestore siano davvero aperti e agevolmente accessibili da parte di tutti gli operatori operanti sul mercato, essendo elevato il rischio che, attraverso l’adozione di standard difficilmente raggiungibili, i grandi operatori possano ostacolare i più piccoli nell’interfacciamento con il Registro e, quindi, nell’esercizio della propria attività con conseguente distorsione del mercato.
L’ora X, ormai, è davvero vicina e non resta che attendere per verificare se, nei prossimi mesi, i nostri telefoni squilleranno di più o di meno che in passato, ma soprattutto se squilleranno per annunciare telefonate attese o, piuttosto, indesiderate.
Che squilli il migliore o, meglio, che squilli chi ne ha davvero diritto.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it