Ingannevole e sanzionato con una multa di 23.600 euro. È questo il verdetto espresso dall’ Antitrust sullo spot televisivo dell’offerta Super 5 lanciata da TRE nel giugno scorso. Una sentenza che riporta d’attualità il tema della pubblicità ingannevole e della necessità di trasparenza e correttezza delle informazioni trasmesse agli utenti dagli operatori.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata oggetto di un vero e proprio bombardamento di segnalazioni sullo spot in esame, che aveva come testimonial Luciana Littizzetto e aveva come oggetto il messaggio pubblicitario “SUPER 5 – Parli con tutti a 5 cent di Euro al minuto e senza scatto alla risposta . A sottoporre la réclame all’attenzione dell’Antitrust, hanno pensato – si legge nel bollettino dell’Authority – una società concorrente, quattro consumatori, le associazioni Generazione Attiva , Federconsumatori , Adusbef e Confconsumatori – Federazione regionale per la Puglia .
Un coro polifonico a cui non si poteva fare a meno di dare ascolto. La valutazione dell’Antitrust, sentito anche il parere dell’ Authority TLC , ha riguardato – tra l’altro – “le modalità redazionali scelte dall’operatore per promuovere la tariffa”, giudicate fuorvianti, e il contenuto dei messaggi, bollati come “carenti, sotto il profilo della chiarezza e completezza informativa, anche con riferimento alle condizioni economiche supplementari che il cliente deve soddisfare per poter fruire della tariffazione reclamizzata”, ma soprattutto “del tutto inadeguati a soddisfare quell’onere minimo di chiarezza e completezza informativa” che è giusto attendersi “soprattutto nel settore delle telecomunicazioni”.
Con questi presupposti il pronunciamento dell’Authority non poteva che essere di bocciatura. Ma l’importo della multa, anche in questo caso, sembra avere il valore di una tirata d’orecchio: la sanzione, applicata in conformità alle norme in vigore al momento della contestazione (e riviste nei mesi scorsi), è infatti poco proporzionata rispetto al volume d’affari di una compagnia telefonica. Un elemento ricorrente nelle sanzioni dell’Antitrust, per nulla dissuasivo: ne è prova la reiterazione delle violazioni commesse negli anni dalle telco.
“Il comportamento di H3G non fa che confermare il trend negativo degli operatori telefonici che si confermano in testa alla classifica nella lista nera dei “recidivi” in materia di pubblicità ingannevole” ha commenta Andrea D’Ambra, Presidente di Generazione Attiva, che aggiunge una critica alla protagonista dello spot televisivo: “stupisce poi che una persona come Luciana Littizzetto, che ha la fiducia di molti telespettatori, partecipi come testimonial ad operazioni del genere e ci auguriamo che dopo questa sanzione non voglia più prestare la sua immagine per spot simili”.
È pur vero che la figura di un testimonial viene scelta dagli operatori pubblicitari per catturare l’attenzione degli spettatori e trasmettere rappresentatività o autorevolezza, ma è altrettanto vero che, in uno spot televisivo, questa figura è chiamata a rispettare un copione che – benché sia tagliato su misura del protagonista – può essere personalizzato solo nelle parti non rilevanti dei claim pubblicitari, che sono vincolati ai paletti fissati dalle aziende pubblicizzate. L’attore, in sostanza, non ha colpa del contenuto dello spot pubblicitario, ma può liberamente scegliere (o rifiutare) di fare da portavoce.
Dario Bonacina