Tre sanzionata per mancato rispetto delle tariffe roaming zero

Tre sanzionata per mancato rispetto delle tariffe roaming zero

Nonostante le diffide, anche H3G non ha provveduto ad adeguare le tariffe per il roaming secondo il rispetto del regolamento UE. AGCOM decide per la multa
Nonostante le diffide, anche H3G non ha provveduto ad adeguare le tariffe per il roaming secondo il rispetto del regolamento UE. AGCOM decide per la multa

Esclusa (ancora) Vodafone, la triade degli operatori telefonici che non rispettano le regole sul roaming europeo è al completo. La prima tirata d’orecchi risale al 31 maggio ed è valsa una diffida a Wind e TIM per aver previsto l’attivazione non richiesta di opzioni tariffarie per il roaming senza considerazione di quanto stabilito dal Regolamento UE 2015/2120 oltre che il mancato rispetto dei massimali previsti per telefonate, SMS e navigazione entro i confini comunitari. Ora la strigliata è toccata a Tre.

Tre multata

La diffida all’operatore risale al 7 luglio ed ha come oggetto ancora una volta il mancato rispetto delle disposizioni europee in materia di tariffe del servizio di roaming. Anche H3G ha infatti violato le prescrizioni in termini di informazioni trasparenti al cliente e rispetto dei massimali previste per il periodo di transizione fino al 15 giugno 2017 data a partire dalla quale sarà pienamente garantito il “roam like at home”.

Nello specifico viene contestata l’applicazione di Power Europe , la tariffa europea che Tre ha cominciato ad applicare da aprile, strutturata sulla base del piano nazionale “Power 15”. Tale tariffa è incrementata dei sovrapprezzi massimi identificati dall’UE, seppur venga applicato anche uno scatto alla risposta di 10,55 centesimi comprensivo dei primi 30 secondi di conversazione (questo non previsto nell’offerta nazionale). Per l’Agcom vi è una forte incongruenza per i clienti che di base hanno attiva una offerta nazionale più conveniente rispetto a Power 15 come ad esempio Power 10 . Il meccanismo tariffario identificato da Tre dunque non offre agli utenti “la possibilità di utilizzare la propria tariffa nazionale maggiorata della sola surcharge “. In aggiunta viene contestata la scarsa chiarezza dell’SMS che informa circa i costi applicati a partire dal momento in cui si superano i confini nazionali. Accertate queste violazioni, il nuovo procedimento sanzionatorio del 12 agosto intima al gestore di dimostrare la cessazione della condotta contestata e avviare procedure di rimborso agli utenti danneggiati .

L’Autorità garante per la concorrenza del mercato nel frattempo ha archiviato il procedimento mosso contro TIM per la presunta applicazione senza consenso preventivo dell’utente dell’opzione tariffaria denominata Prime . È stato infatti accertato che il gestore ha rinunciato all’iniziativa commerciale sospendendo dapprima l’attivazione e successivamente revocandola definitivamente e che nessun addebito è stato effettuato a carico dei consumatori . TIM per la verità ha proceduto con l’attivazione successiva di un’altra opzione chiamata Prime Go con un meccanismo di opt-out poco trasparente. Per L’Antitrust (che ha interpellato anche Agcom) in questo caso si tratta di rimodulazione disciplinata dall’art. 70, comma 4, CCE e quindi non oggetto di iniziale contestazione.

Gli operatori telefonici confermano dunque l’abitudine di prendere alla leggera fronte gli adeguamenti legislativi e le regole di trasparenza nella costruzione dell’offerta commerciale. L’authority in passato ha forse chiuso un occhio, ma ora le cose sono cambiate. Le recenti sanzioni per oltre 800mila euro inflitte a Wind e Tim per le tariffe a 28 giorni sono un esempio. Tornando nello specifico al “roaming zero” ciò che è più importante è che finalmente è esplicitamente richiesto anche il rimborso degli utenti.

Mirko Zago

fonte immagine

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
17 ago 2016
Link copiato negli appunti