Se per l’Europa gli studi dentistici con i loro pazienti non rappresentano un pubblico valevole per l’operato delle collecting society e la remunerazione richiesta per la diffusione pubblica di contenuti protetti da diritti d’autore, diverso è il discorso degli alberghi, che devono pagare per la musica d’ambiente .
A stabilirlo è la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea nella causa C‑162/10 , iniziata con la richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata al tribunale europeo dalla Divisione Commerciale della Corte superiore irlandese chiamata a dirimere un caso che vede dal 2010 contrapposti (indirettamente) gli albergatori locali e la società rappresentante dei diritti d’autore degli esecutori .
La causa originaria vede la PPL, società di gestione collettiva che rappresenta i diritti dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni sonore o i fonogrammi in Irlanda, denunciare l’Irlanda per il mantenimento dell’articolo 97 della legge del 2000 che avrebbe permesso ai gestori di alberghi e di pensioni di esimersi dal versarle quello che definiscono “l’equa remunerazione per l’utilizzo di fonogrammi facenti parte di quelli concessi sotto licenza alla PPL”.
Questa eccezione prevista dalla normativa irlandese sarebbe contraria, secondo la collecting society , e ora anche secondo la sentenza della Corte, alla normativa europea.
La pronuncia della corte europea riguarda l’interpretazione degli articoli 8 e 10 della direttiva 2006/115/CE concernenti, appunto, alcune forme del diritto d’autore e l’adeguata remunerazione di autori e artisti interpreti.
Ha stabilito, così, che la diffusione di trasmissione radiofoniche o televisive nelle stanze degli ospiti degli alberghi rappresenta una “comunicazione al publico” e ricade in questo modo nei casi per cui si può chiedere una compensazione.
Claudio Tamburrino