L’uso dei metodi alternativi per identificare un utente sul Web, generalmente indicato con il termine di fingerprinting e condotto senza esplicita richiesta al consenso del visitatore per il trattamento dei dati personali, è una pratica assimilabile all’installazione dei cookie e pertanto regolabile con gli stessi strumenti in difesa della privacy.
La decisione arriva come corollario a un nuovo documento pubblicato dai garanti della privacy europei radunati nel Gruppo di Lavoro Articolo 29, documento che impone alle aziende operanti in rete la necessità di ottenere lo stesso consenso dell’utente al tracciamento del dispositivo di accesso che viene ora richiesto per il salvataggio dei cookie.
Il gruppo di lavoro Articolo 29 ha affermato l’idea per cui “le aziende non possono bypassare il consenso usando metodi occulti per tracciare gli utenti attraverso i loro dispositivi”, concorda il direttore esecutivo di Open Rights Group Jim Killock, mentre in precedenza il fingerprinting veniva considerata una pratica al di fuori delle regole europee in difesa della privacy online.
La presa di posizione di Articolo 29 arriva a confermare il dibattito di questi anni sulla regolamentazione dei metodi di tracciamento alternativi in rete, metodi che tra l’altro sono già ampiamente utilizzati dai siti Web e che hanno spinto il Garante della Privacy italiano a forzare un cambio di policy nelle pratiche di tracking adottate da Google.
Alfonso Maruccia