Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Niilo Jääskinen, uno stato membro può autorizzare le biblioteche a “digitalizzare, senza l’accordo dei titolari dei diritti d’autore, opere da essa detenute nella propria collezione per proporle su posti di lettura elettronica”: ma solo sottostando a determinate condizioni.
In ballo c’è l’interpretazione della direttiva europea EUCD ( 2001/29/CE ) sul diritto d’autore che stabilisce che gli stati membri devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere, ma che altresì consente loro di prevedere eccezioni e limitazioni a tale diritto .
Tali eccezioni, in particolare, sono previste qualora l’utilizzo dell’opera, come quella contenuta nel catalogo di una biblioteca, non sia soggetta a vincoli di vendita o di licenza e “quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui trattasi”.
La Corte di Giustizia, così, è stata chiamata a precisare la portata di tale facoltà su ricorso del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) che deve esprimersi su una controversia sorta tra l’università tecnica di
Darmstadt ( Technische Universität Darmstadt , sostenuta dalla Federazione tedesca delle biblioteche nonché dal Bureau européen des bibliothèques et des associations d’information et de documentation , EBLIDA) e Eugen Ulmer KG, una casa editrice tedesca, sostenuta dall’Unione tedesca del commercio del libro.
Secondo l’avvocato generale Jääskinen, le cui conclusioni non sono tuttavia vincolanti per la Corte di giustizia, la direttiva non osta a che gli Stati membri concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere della loro collezione, ove la messa a disposizione del pubblico per mezzo di terminali dedicati lo richieda.
Ciò può avvenire qualora occorra proteggere gli originali delle opere che, pur essendo ancora coperte dal diritto d’autore, siano antiche, fragili o rare, oppure nel caso in cui l’ opera interessata sia consultata da un elevato numero di persone rischiando di provocarne un’usura sproporzionata.
L’avvocato generale Jääskinen precisa, tuttavia, che la direttiva consente non una digitalizzazione globale di una collezione, bensì unicamente la digitalizzazione di opere individuali . In particolare, non si dovrebbe ricorrere alla possibilità di utilizzare terminali dedicati quando ciò sia unicamente diretto ad evitare l’acquisto di un sufficiente numero di copie fisiche dell’opera o qualora ci sia uno specifico accordo di licenza tra le parti.
Le limitazioni non si fermano qui: secondo l’avvocato generale la direttiva non consente agli utenti dei terminali su cui vengono consultate le opere messe a disposizione dalle biblioteche di stamparle o salvarle su un dispositivo di archiviazione come una chiavetta USB.
Claudio Tamburrino