La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’accesso e l’utilizzo dei dati di un sito possono essere limitati liberamente dalle sue condizioni d’uso , a meno che non rientrino nelle protezioni della proprietà intellettuale che stabilisce alcuni paletti legati all’uso legittimo.
La Corte di Giustizia è arrivata a questa decisione del caso C‑30/14 che vedeva contrapposte PR Aviation BV e Ryanair: la prima era stata denunciata dalla compagnia aerea low cost irlandese per l’utilizzo e la pubblicazione dei dati relativi ai voli offerti ed ai relativi prezzi.
PR Aviation BV, infatti, offriva un servizio di comparazione delle tariffe dei voli low cost e di prenotazione (in cambio di una commissione): nelle condizioni d’uso del sito di Ryanair, d’altra parte, si specifica che solo la sua piattaforma è autorizzata a vendere voli Ryanair e che “siti di comparazione di prezzi possono sottoscrivere un accordo di licenza con Ryanair” per accedere a prezzi ed orari dei voli per i loro servizi.
A sottoporre il caso al Tribunale europeo è stata la corte olandese che ha ricevuto la denuncia di Ryanair per violazione contrattuale da parte di PR Aviation BV e dei diritti di proprietà intellettuale del database dei suoi prezzi : ad essere demandata alla Corte di Giustizia UE, invece, l’interpretazione della direttiva europea 96/9 che istituisce un diritto di proprietà intellettuale sui generis a protezione delle banche dati : non essendo composti da contenuti originali, non possono essere tutelati dal diritto d’autore, ma Bruxelles ha deciso di tutelarle per la scelta e la disposizione del materiale fatta dal suo autore. Non insomma l’originalità, ma lo sforzo sostenuto nell’effettuare ed organizzare la raccolta.
La Corte olandese chiedeva dunque all’Europa se tale normativa si applicasse anche ai database online e se i possibili utilizzi di tale database potessero essere limitati contrattualmente.
Secondo la Corte europea – che non risponde nel dettaglio alla questione – il detentore di un database liberamente accessibile può determinare contrattualmente e nel rispetto della normativa nazionale le condizioni d’uso dei suoi dati, mentre il detentore di un database che rientra nella direttiva 96/9 – cioè “qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo” – deve rispettare le limitazioni previste dalla normativa ed in particolare gli articoli 6, 8 e 15 della stessa che proibiscono le limitazioni contrattuali .
Oltre a rischiare di avere conseguenze per tutti i siti di comparazione dei prezzi, la sentenza comporta il fatto che i detentori di siti Internet possano proibire l’utilizzo di dati non protetti dal diritto d’autore o dal diritto sui generis previsto per i database attraverso i propri termini di servizio: determinando in alcuni casi una tutela maggiore di quella prevista della proprietà intellettuale.
Claudio Tamburrino