UE e streaming, definizioni ridefinite

UE e streaming, definizioni ridefinite

Un caso estremamente specifico conduce la Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'enunciazione di principi estremamente generali: lo streaming di opere protette non autorizzato dall'industria viola il diritto d'autore
Un caso estremamente specifico conduce la Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'enunciazione di principi estremamente generali: lo streaming di opere protette non autorizzato dall'industria viola il diritto d'autore

Lo scenario della condivisione online e del mercato della pirateria evolvono con il passare degli anni, con l’affinarsi delle tecnologie, con la disponibilità di una banda sempre più larga, e la giurisprudenza si trova a confrontare le normative sul diritto d’autore con fattispecie originali: nella recente decisione relativa al caso Filmspeler , la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha preso posizione sulla definizione del concetto di comunicazione al pubblico e si è mostrata orientata a ritenere che lo streaming di contenuti illeciti , la più recente manifestazione della fruizione pirata, in termini di violazioni sia paragonabile al download , che per anni ha costituito l’unica via alla pirateria.

Filmspeler

La decisione dei giudici di Lussemburgo, pur abbracciando concetti di interesse generale, è stata pronunciata riguardo a una contingenza molto specifica. Filmspeler è stato definito come “un lettore multimediale che consente di avere libero accesso a opere audiovisive protette dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto”: si tratta di un lettore che funge da intermediario tra la Rete e lo schermo televisivo, e che permette all’utente di fruire attraverso la TV di contenuti che risiedono online . Il lettore, pubblicizzato come un apparecchio che permette “di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore” è animato da un software open source che può accogliere delle estensioni realizzate da terzi, che attraverso dei semplici link consentono all’utente di accedere in maniera immediata a siti web su cui sono messe a disposizione opere protette senza autorizzazione dei detentori dei diritti.
La nota fondazione olandese Stichting Brein, che si occupa della tutela degli interessi dell’industria del copyright, nel 2014 aveva intimato al produttore del lettore, tale Jack Frederik Wullems, la cessazione delle vendite e la sospensione delle estensioni ai siti di streaming non autorizzato. Era poi ricorsa alla giustizia dei Paesi Bassi, che si è però scontrata nell’ inquadrare la novità della fattispecie nella definizione di comunicazione al pubblico, nel contesto del diritto di riproduzione e nelle relative eccezioni riservate all’uso legittimo.

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea analizza in primo luogo come il concetto di comunicazione al pubblico possa aderire al caso specifico. Assumendo come punto di riferimento il noto caso GS Media, i giudici di Lussemburgo ricordano che, pur essendo necessario operare una analisi che valuti la specificità di ogni caso, il concetto di comunicazione al pubblico sia da intendere in senso ampio . Si ricorda poi che la comunicazione al pubblico presuppone due elementi cumulativi: l’ atto di comunicazione , effettuato “con piena cognizione delle conseguenze” ed eventualmente con l’intento di trarre un lucro , che si configura come l’azione di “dare accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, i clienti non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa” e il pubblico che la riceva , che è costituito da “un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole” e che si configura come “nuovo pubblico”, “che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore”.

I giudici di Lussemburgo riconoscono che “la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione “, ma rilevano che la preinstallazione delle estensioni che tramite link consentono di accedere allo streaming non autorizzato di opere protette è dirimente: Wullems avrebbe “piena cognizione delle conseguenze della sua condotta” nel momento in cui preinstallava le estensioni, agevolando così il pubblico nella fruizione di contenuti condivisi illecitamente, altrimenti difficilmente accessibili poiché “i siti web di streaming di cui al procedimento principale non sono facilmente identificabili dal pubblico e, per quanto concerne la maggior parte degli stessi, cambiano frequentemente”. La Corte di Giustizia ritiene così che “la fornitura di un lettore multimediale come quello in discussione nel procedimento principale consenta, in considerazione delle estensioni nello stesso preinstallate, di avere accesso, attraverso strutture di menù, ai collegamenti che contengono dette estensioni, le quali, quando sono attivate tramite il telecomando di tale lettore multimediale, offrono ai suoi utenti un accesso diretto alle opere tutelate pubblicate senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, e debba essere considerata un atto di comunicazione”.

Il pubblico di Filmspeler appare poi soddisfare pienamente la definizione prevista dalla normativa: il lettore multimediale, stando agli atti, è stato acquistato da un numero considerevole di persone, e il pubblico potenziale è rappresentato da tutti gli utenti Internet. Sulla base di quanto stabilito nel caso Bestwater e nel caso Svensson, e poi riconfermato nella sentenza GS Media, per configurare un pubblico nuovo è sufficiente che gli si offra un semplice link a un sito su cui sono condivise opere che il detentore dei diritti non ha autorizzato a pubblicare. Nella fattispecie di Filmspeler, poi, data la reclamizzazione che fa leva sulla gratuita di contenuti altrimenti a pagamento, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la vendita del lettore, all’esplicito scopo di trarne profitto, “sia stata effettuata in piena cognizione della circostanza che le estensioni che contengono collegamenti ipertestuali preinstallati in detto lettore danno accesso a opere illegittimamente pubblicate su Internet”, e che quindi costituisca una violazione del diritto di comunicazione al pubblico .

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è poi passata ad analizzare il concetto di riproduzione in relazione allo streaming , più effimero rispetto ai download, oggetto di una delle obiezioni sollevate del venditore di Filmspeler presso la giustizia dei Paesi Bassi. Wullems sosteneva che “la consultazione in streaming di opere tutelate dal diritto d’autore provenienti da una fonte illegittima non costituisce un utilizzo illegittimo ” e che di conseguenza Filmspeler non incoraggiasse l’utente ad alcuna violazione. I giudici di Lussemburgo hanno dunque preso in esame quelle che il quadro normativo delinea come eccezioni alla violazione del diritto esclusivo di riproduzione , che devono soddisfare contemporaneamente cinque principi: l’atto deve essere temporaneo; transitorio o accessorio; parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico; eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali; privo di rilevo economico proprio. L’aderenza a queste condizioni, dunque, descrive un atto di riproduzione accidentale che sembra discostarsi da quello su cui si basa Filmspeler: probabilmente considerato che le operazioni eseguite dal lettore non sono direttamente riconducibili alla violazione delle condizioni di temporaneità, transitorietà, di far parte di un procedimento tecnologico e di essere diretta fonte di lucro, e accertato che la condizione che “il procedimento in discussione viene eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario” non è rispettata, la Corte di Giustizia prende in esame la condizione che lo streaming permesso dal dispositivo consenta “un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”.

I giudici di Lussemburgo osservano che l’utilizzo potrebbe risultare legittimo o qualora sia autorizzato dal detentore dei diritti, eventualità subito esclusa, o qualora non sia limitato dalla normativa applicabile. Era accaduto nel 2011, con la sentenza Football Association Premier League, che si ammettesse lo streaming di contenuti protetti da parte degli utenti di un decoder come uso legittimo per rispettare la libera concorrenza sul mercato unico europeo. Ma nel caso di Filmspeler, in virtù soprattutto della pubblicità con cui Wullems ha offerto il lettore multimediale al pubblico, “l’acquirente di un tale lettore accede intenzionalmente e consapevolmente a un’offerta gratuita e non autorizzata di opere tutelate”. In più, ricorda la Corte di Giustizia, la contingenza dell’utilizzo legittimo si applica solo in “determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”: questa condizione, già fatta valere nel contesto del caso ACI Adam, non è rispettata dal lettore multimediale, in quanto già nel parere dell’avvocato generale si sarebbe rilevato che da questi atti di riproduzione via streaming a mezzo del lettore “deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a tali opere protette, che arreca un ingiustificato pregiudizio ai titolari del diritto d’autore”. Il lettore multimediale, con i suoi addon preinstallati, si porrebbe dunque come un concorrente sleale di tutta la filiera dell’industria dei contenuti inducendo gli utenti alla fruizione consapevole di opere caricate in rete illegalmente e secondo i giudici di Lussemburgo non potrebbe essere considerato una eccezione all’esclusiva sulla riproduzione gestita dai soli detentori dei diritti.

La Corte di Giustizia, rilevano gli osservatori, ha emesso una decisione orientata alla praticità e ai principi, attenta alle intenzioni dei soggetti sotto accusa e implacabile rispetto alla consapevolezza delle loro azioni, e ha scelto di ampliare la definizione delle responsabilità, anche secondarie, colmando così dei vuoti sgraditi ai detentori dei diritti, aree grigie di un quadro normativo sulle quali il magmatico business delle violazioni ha giocato per adattarsi a uno scenario della Rete in continua evoluzione.

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Pubblicato il
28 apr 2017
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