Una corte tedesca aveva rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un caso sulla legittimità della vendita di un softare usato rispetto al principio del cosiddetto “esaurimento del diritto di distribuzione” e al diritto di prima vendita previsto dalla Direttiva 2001/29/CE .
Il caso vede Oracle denunciare il sito commerciale usedSoft, che fa della compravendita di software usato il suo business, e questo sito difendersi appellandosi al principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione in base al quale l’acquirente può regalare o vendere un prodotto protetto da proprietà intellettuale.
Il problema, infatti, sorge nel momento in cui la distribuzione avviene senza supporto fisico: condizione che rende potenzialmente infinita la redistribuzione di un’opera da parte dell’utente, condizione che i detentori dei diritti hanno cercato di limitare con clausole alle licenze sempre più limitative e sempre meno lette, spesso accettate inconsapevolmente dall’utente al momento dello spacchettamento del programma o del prodotto preso in licenza (o comunque senza possibilità di scegliere).
Ora l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea Yves Bot ha rilevato che per valutare il diritto o meno a rivendere il software occorre guardare alla natura della licenza con cui è stato originariamente distribuito.
La base del suo ragionamento è simile a quella ce ha portato un giudice statunitense ad esprimersi su una questione simili in favore della dottrina del first sale (corrispettivo a stelle e strisce dell’esaurimento del diritto di distribuzione): in quel caso era da valutare la portata del contratto offerto da Autodesk con la licenza legata al software AutoCAD e il giudice ha rilevato che, nonostante la forma, si dovesse parlare di una “licenza che trasferisce proprietà” e dunque assimilabile alla vendita e alle sue tutele, che comprendono, appunto, anche la dottrina del first sale .
Come nel caso statunitense, infatti, se la licenza, offerta in cambio di un prezzo stabilito, è senza limiti di tempo e con diritto d’utilizzo pieno allora presenta “le caratteristiche della vendita”.
Diverso è il discorso della copia ulteriore, conseguente alla vendita successiva a quella originale: mentre il primo acquirente può godere della dottrina dell'”esaurimento del diritto di distribuzione”, insomma, il discorso non genera una catena di eventi potenzialmente infinita.
Il giudice rileva a tal proposito che “l’esaurimento che può conseguire alla vendita della copia del programma per elaboratore ha necessariamente una portata limitata, poiché riguarda solo il diritto di distribuzione di una copia del programma incorporata in un supporto materiale” e quindi che “in caso di rivendita del diritto di utilizzazione della copia di un programma per elaboratore, il secondo acquirente non può invocare l’esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia per procedere alla riproduzione del programma realizzando una nuova copia, nemmeno qualora il primo acquirente abbia cancellato la propria o non la utilizzi più”.
Claudio Tamburrino