Una corte tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se un’azienda può o meno vendere legittimamente software scaricato di seconda mano .
Al caso ha dato il via l’azione legale intrapresa da Oracle nei confronti del sito commerciale usedSoft, che fa della compravendita di software usato il suo business.
Come si legge chiaramente sulle sue pagine, il sito ritiene di essere in pieno diritto e a suo favore cita la Direttiva 2001/29/CE : “La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità”.
Si tratta della spiegazione del cosiddetto principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione , in base al quale l’acquirente può regalare o vendere un prodotto protetto da proprietà intellettuale e le clausole limitative imposte tramite accordo di licenza.
Questo principio, paragonabile alla dottrina del first sale statunitense, ha mandato di fatto in tilt gli aventi diritto con l’avvento della distribuzione digitale e il superamento della necessità di un supporto fisico, fatto che rende potenzialmente infinita la redistribuzione di un’opera da parte dell’utente. D’altra parte, lo strumento delle licenze è diventato sempre più prevaricante sui diritti dell’utente finale, che oltretutto spesso si trova ad accettarle inconsapevolmente al momento dello spacchettamento del programma o del prodotto acquistato (anzi, preso in licenza) o comunque senza possibilità di scelta.
Un precedente statunitense , il caso che vedeva Autodesk denunciare il venditore eBay Timothy Verner reo di aver venduto alcune copie usate del software AutoCAD, era stata l’occasione, almeno per il giudice di primo grado, per distinguere tra “licenza che trasferisce la proprietà”, assimilabile ad una vendita, e “mera licenza”, che è invece più assimilabile ad un affitto. Nel primo caso veniva riconosciuto in via teorica il diritto al first sale .
In appello il giudice si è invece limitato a riconoscere quanto stabilito nella licenza e ha condannato il rivenditore.
Nel caso europeo, Oracle dichiara alla Corte che in base alla sua licenza i software in esame non sono trasferibili e dunque qualsiasi forma di rivendita costituisce una violazione del suo copyright pura e semplice.
UsedSoft, che d’altronde non è l’unica azienda che si occupa di questo business, ha riferito di aver accolto con favore la decisione della corte di rinviare la questione alla corte europea: “Si tratta della decisione più logica e corretta – ha detto il direttore Peter Schneider – d’altronde la rivendita del software scaricato si basa su regolamenti europei che devono essere chiariti in tutta Europa”.
Claudio Tamburrino