L’avvocato generale della Corte di giustizia europea Juliane Kokott ha confermato la validità delle direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto . La questione è quella relativa alla presunta discriminazione da parte dei sistemi di tassazione nazionale tra libri cartacei e ebook: ai primi, in base alla direttiva in questione, gli stati membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta, lasciando le pubblicazioni digitali all’aliquota normale, con eccezione dei libri digitali venduti su supporti fisici (come un CD).
L’ ultimo caso che ha portato la Corte di giustizia a dibattere di tale argomento è quello che vede la Corte Costituzionale polacca rinviare la questione agli organi europei, dopo essere stata chiamata in causa circa la validità delle disposizioni relative alla tassazione del settore degli ebook e alla presunta discriminazione rappresentata da una tassazione più elevata di tali beni rispetto ai libri cartacei. La Polonia, peraltro, si era già fatta sentire sull’argomento insieme ad Italia, Francia e Germania chiedendo alla Commissione Europea di ripensare alla tassazione dei libri digitali equiparandoli a quelli di carta.
Secondo l’avvocato generale Kokott è legittimo che uno Stato Membro a sua discrezione stabilisca diversi regimi di IVA, in quanto si tratta di due mercati diversi: nonostante tra le due tipologie di libri esista un rapporto di concorrenza, essi sono caratterizzati rispettivamente da “specifiche esigenze della tassazione dei servizi elettronici, che ai sensi della direttiva IVA sono esclusi in maniera globale dal regime dell’aliquota ridotta”. Inoltre, secondo Kokott, “i libri digitali forniti per via elettronica possono essere offerti ad un prezzo normalmente più basso rispetto a quelli forniti tramite un supporto fisico, anche quando sono assoggettati ad un’aliquota IVA maggiore”. Inoltre “in considerazione dei costi di distribuzione notevolmente diversi, esiste una differenza sostanziale tra le pubblicazioni in forma cartacea e quelle in formato digitale per quanto concerne i bisogni di promozione, e quindi lo scopo perseguito dall’aliquota ridotta per le pubblicazioni”.
Ciò significa che non esiste necessariamente concorrenza diretta tra la versione digitale su supporto fisico e la versione cartacea ma che tale concorrenza dipende da circostanze che variano da Stato a Stato e vanno dunque considerate distintamente .
Per l’avvocato – le cui conclusioni non sono peraltro vincolanti per la Corte di Giustizia che inizia ora il suo lavoro di deliberazione in merito alla causa – questa è la situazione attuale, anche se non è soddisfacente: sul punto segnala la necessità di un intervento del legislatore dell’Unione per dirimere “la complessa valutazione circa l’esistenza di un rapporto di concorrenza nell’insieme del territorio dell’Unione”
Claudio Tamburrino